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Sez. 3, Sentenza n. 8437 del 13/06/2002 (Rv. 555027 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Patto di esclusiva - Contenuto - Limiti - Attività utile ed efficace del mediatore successiva alla scadenza del patto - Diritto alla provvigione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555027-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Il conferimento di incarico al mediatore con patto di esclusiva per un determinato periodo di tempo non è - attesa la funzione del patto di garantire l'incaricato dall'attività concorrente di altri mediatori - indicativo anche della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore stesso dopo la scadenza del termine di validità del patto, con la conseguenza che l'opera prestata dal mediatore, se idonea ed efficiente alla conclusione dell'affare, determina per ciò stesso il diritto alla provvigione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)