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Sez. 1, Sentenza n. 15480 del 21/04/1988 Ud. (dep. 11/11/1989) Rv. 182487 - 01

ARMI - ARMI DA GUERRA - PISTOLA BERETTA CAL. 9 - È ARMA DA GUERRA - SOSTITUZIONE DELLA CANNA CON ALTRA - IRRILEVANZA - "RATIO".*
Stato
decisa il 1988-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182487-01

ARMI - ARMI DA GUERRA - PISTOLA BERETTA CAL. 9 - È ARMA DA GUERRA - SOSTITUZIONE DELLA CANNA CON ALTRA - IRRILEVANZA - "RATIO".*

Il sostituire ad una pistola beretta calibro 9 la canna con altra di arma comune da sparo non fa venir meno le caratteristiche proprie dell'arma da guerra, giacché resta inalterata la struttura dell'arma stessa con riferimento alla velocità impressa al proiettile dalla carica di lancio, né la sostituzione impedisce il rapido e facile ripristino della canna originaria. (Conf mass n 169942; (Conf mass n 162925).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)