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Sez. 3, Ordinanza n. 18502 del 08/07/2024 (Rv. 671796-01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Condanna provvisionale ex art. 539 c.p.p. - Riforma in appello - Efficacia esecutiva - Cessazione - Annullamento con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. - Reviviscenza dell'efficacia esecutiva originaria - Esclusione - Nuovo procedimento esecutivo - Necessità - Fattispecie. GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE - In genere. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671796-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

La condanna provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p.p., una volta riformata in appello, perde efficacia di titolo esecutivo, sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere che, in esito alla cassazione della pronuncia d'appello con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., il nuovo accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria comporti la reviviscenza dell'efficacia esecutiva del titolo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione di somme versate in conseguenza di condanna provvisionale riformata in appello, ritenendo ininfluente la sopravvenuta cassazione, ai soli effetti civili, della sentenza penale d'appello assolutoria degli imputati).

Cod. Proc. Civ. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)