Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 12/06/2014 (Rv. 631147 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Termine breve per la notifica del ricorso per cassazione nei confronti di amministrazione statale - Decorrenza dalla notificazione della sentenza presso l'Avvocatura dello Stato nel distretto di emissione della sentenza stessa - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Il termine perentorio di sessanta giorni per la notifica del ricorso per cassazione, previsto dall'art. 325, ultimo comma, cod. proc. civ., decorre - ove controparte sia l'amministrazione dello Stato - dalla notificazione della sentenza presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, a norma della prescrizione contenuta nell'art. 11, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)