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Sez. L, Sentenza n. 8136 del 05/11/1987 (Rv. 455786 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - LETTERALE E LOGICO - RILEVANZA - ESTENSIONE AL COMPORTAMENTO POSTERIORE TENUTO DALLE PARTI STIPULANTI - NECESSITÀ - COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONGELAMENTO IN CIFRE DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ, ALLA STREGUA DELL'INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE EX ART. 130 CCNL 17 DICEMBRE 1973 PER I DIPENDENTI DI IMPRESE COMMERCIALI.*
Stato
decisa il 1987-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455786-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - LETTERALE E LOGICO - RILEVANZA - ESTENSIONE AL COMPORTAMENTO POSTERIORE TENUTO DALLE PARTI STIPULANTI - NECESSITÀ - COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONGELAMENTO IN CIFRE DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ, ALLA STREGUA DELL'INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE EX ART. 130 CCNL 17 DICEMBRE 1973 PER I DIPENDENTI DI IMPRESE COMMERCIALI.*

Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune il giudice, per accertare la comune intenzione delle parti, deve svolgere un'indagine non limitata all'elemento letterale delle parole, ma estesa a quello logico, valorizzando anche il comportamento posteriore tenuto dalle parti stipulanti, ossia le associazioni sindacali, e non già quello posto in essere, in Sede di esecuzione, dal datore di lavoro o dai lavoratori, i quali, rappresentando soltanto i destinatari delle norme contrattuali, possono solo conformarsi, o meno, alle stesse, senza che da ciò nulla possa desumersi in ordine alla ricerca della volontà negoziale espressa da altri soggetti. (nella specie il giudice del merito - interpretando la clausola di salvaguardia delle condizioni di maggior favore in atto, prevista dall'art. 130 CCNL 17 dicembre 1973 per i dipendenti di imprese commerciali - aveva ritenuto il congelamento in cifra degli scatti di anzianità per tutti i lavoratori, qualunque fosse stata l'epoca della loro assunzione; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 677/85, mass n 438880).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Contr. Coll. 17/12/1973 num. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)