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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2259 del 26/01/2022 (Rv. 663861 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Nesso di causalità - Interruzione - Caso fortuito - Fatto del danneggiato o di un terzo - Configurabilità - Mancata adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno da parte dell'esercente l'attività pericolosa - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663861-01

RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

Con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta, nei confronti della società proprietaria di un circuito chiuso, da un motociclista il quale, nel corso di un giro di prova, in violazione del regolamento vigente nel circuito, si era fermato al centro della pista per verificare un'avaria meccanica, venendo conseguentemente investito da altro mezzo proveniente da tergo).

Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)