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Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 06/03/2007 Ud. (dep. 02/05/2007) Rv. 236815 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Danno ambientale - Perdite provvisorie - Risarcibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236815-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare degli artt.300 e seguenti, continuano ad applicarsi i principi in tema di "risarcimento per equivalente patrimoniale" fissati con riferimento all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con la conseguenza che possono integrare il "danno ambientale" risarcibile anche le c.d. "perdite provvisorie" previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè quelle modifiche temporanee dello stato dei luoghi che comportino la mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n. 641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 300, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 310, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 318 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)