Sez. 5 - , Sentenza n. 23492 del 28/09/2018 (Rv. 650513 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessioni all'esportazione - Duplice cessione - Individuazione della cessione soggetta al regime di non imponibilità - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI
In tema di IVA, al fine di individuare, tra due cessioni consecutive di beni, quella non imponibile in quanto destinata all'esportazione, occorre verificare se e quando siano state espletate le operazioni d'imbarco delle merci ed a quale cessione siano imputabili le operazioni, con la conseguenza che, se la cessione che comporta la spedizione per nave è la prima delle due cessioni consecutive, sarà la stessa a fruire del regime di non imponibilità, dovendosi considerare la seconda avvenuta nello Stato di arrivo, mentre se, invece, la cessione che dà luogo alla spedizione è la seconda, la prima deve considerarsi avvenuta nello Stato membro di partenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. A) CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)