diritto.io

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

Testo in vigore al

Art. 713 Doveri attinenti al grado

1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.

2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneita' delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1483 del codice.

3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiche' l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.

Art. 714 Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica

1. I militari hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unita' nazionale e ha il comando delle Forze armate secondo l'articolo 87 della Costituzione.

Art. 715 Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica

1. Dal principio di gerarchia derivano per il militare:

  1. a) il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della difesa e dei Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro;

  2. b) i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei confronti dei superiori di grado e dei militari pari grado o di grado inferiore investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite.

2. Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare e' tenuto a osservare la via gerarchica.

3. Per la sostituzione del militare investito di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento si applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o Corpo armato. In mancanza di particolari disposizioni, al militare investito di comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito, subentra di iniziativa, fino alla nomina del successore da parte dell'autorita' competente, il militare, che ne ha titolo, in servizio presso lo stesso comando o reparto piu' elevato in grado, e, a parita' di grado, piu' anziano, tenendosi presente che il militare in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dalle anzianita'.

4. In ogni atto riferito al servizio o compiuto in servizio che comporta l'assunzione di responsabilita' con conseguente emanazione di ordini il militare delle categorie in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dall'anzianita'.

Art. 716 Iniziativa

1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facolta' discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore.

2. In particolare, il militare assume l'iniziativa:

  1. a) in assenza di ordini e nell'impossibilita' di chiederne o di riceverne;

  2. b) se non puo' eseguire per contingente situazione gli ordini ricevuti o se sono chiaramente mutate le circostanze che ne avevano determinato l'emanazione.

3. Quando il militare assume l'iniziativa deve:

  1. a) agire razionalmente e con senso di responsabilita' per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario;

  2. b) informare, appena possibile, i propri superiori.

4. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilita', non puo' invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive.

Art. 717 Senso di responsabilita'

1. Il senso di responsabilita' consiste nella convinzione della necessita' di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.

Art. 718 Formazione militare

1. Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacita' psicofisiche, sottoponendosi agli accertamenti sanitari previsti dal capo II del titolo II del presente libro, per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli.

2. Egli deve:

  1. a) tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la pratica di attivita' culturali e sportive;

  2. b) porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene.

3. L'Amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.

Art. 719 Spirito di corpo

1. Lo spirito di corpo e' il sentimento di solidarieta' che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unita' al fine di mantenere elevato e accrescere il prestigio del corpo cui appartengono.

2. Particolare impegno deve essere posto nell'illustrare la storia e le tradizioni del corpo ai militari che ne entrano a far parte.

3. Lo spirito di corpo, pur essendo fonte di emulazione tra le unita', non deve pero' intaccare lo spirito di solidarieta' tra tutti i componenti delle Forze armate.

Art. 720 Uniforme

1. L'uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni e incarichi.

2. Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell'uniforme militare, sono il simbolo comune dell'appartenenza alle Forze armate.

3. Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, e i casi in cui e' obbligatorio indossarla.

4. Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme e indossarla con decoro.

5. L'uso dell'uniforme e' vietato al militare:

  1. a) quando e' sospeso dall'impiego, dal servizio o dalle funzioni del grado;

  2. b) nello svolgimento delle attivita' private e pubbliche consentite.

Art. 721 Dignita' e decoro del militare

1. L'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignita' della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.

Art. 722 Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari

1. Il militare, oltre a osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve:

  1. a) acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione puo' recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie;

  2. b) evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo;

  3. c) riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui e' venuto a conoscenza e che puo' interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari.

Art. 723 Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari

1. Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi con decisione a ogni atto che puo', anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali e alle installazioni militari.

2. Nell'ambito delle installazioni militari il comandante o il direttore dell'installazione stessa puo' disporre l'adozione, da parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale in uscita o in entrata per impedire l'asportazione di materiale dell'Amministrazione militare o l'introduzione di materiale che puo' nuocere al singolo o alla comunita'.

Art. 724 Osservanza di doveri ulteriori

1. Il militare e' tenuto all'osservanza dei doveri individuati con istruzioni vincolanti del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, inerenti:

  1. a) i servizi territoriali e di presidio;

  2. b) la disciplina delle uniformi;

  3. c) le norme per la vita e il servizio interno delle installazioni militari.

2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalita' dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma l, lettera a), riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonche' le presentazioni e le visite ufficiali delle autorita' militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze.

3. La violazione dei doveri di servizio e degli obblighi di comportamento individuati dalle istruzioni costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 1352 del codice.

Sezione II. Doveri dei superiori

Art. 725 Doveri propri dei superiori

1. Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l'autorita' gli sono conferiti per impiegarli ed esercitarli unicamente al servizio e a vantaggio delle Forze armate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto piu' imperioso quanto piu' e' elevato il suo grado.

2. Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei militari dipendenti e mirare a conseguire la massima efficienza dell'unita', ente o ufficio al quale e' preposto. Egli deve in particolare:

  1. a) rispettare nei rapporti con gli inferiori la pari dignita' di tutti e informare sempre le proprie valutazioni a criteri di obiettivita' e giustizia;

  2. b) evitare, di massima, di richiamare in pubblico il militare che ha mancato. Per riprenderlo, sempre se possibile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo, forma breve ed energica, riferendosi unicamente al fatto del momento;

  3. c) approfondire la conoscenza dei dipendenti, valutarne le precipue qualita' individuali e svilupparne la personalita';

  4. d) provvedere all'istruzione militare del personale e attuare le misure intese a promuovere l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione;

  5. e) curare le condizioni di vita e di benessere del personale;

  6. f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrita' fisica dei dipendenti;

  7. g) accordare i colloqui richiesti, anche per motivi di carattere privato o familiare, nelle forme stabilite e provvedere a una sollecita valutazione delle istanze presentate nei modi prescritti;

  8. h) tenere in ogni occasione esemplare comportamento e agire con fermezza, comprensione e imparzialita';

  9. i) porre tutte le proprie energie al fine di mettere l'inferiore nella condizione migliore per eseguire l'ordine avuto.

Art. 726 Doveri del comandante di corpo

1. L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unita', di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo.

2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, e' direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo l'ordinamento vigente nei riguardi dei propri dipendenti.

3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorita' militari cui e' attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

Art. 727 Emanazione di ordini

1. Gli ordini, emanati in conformita' e nei casi previsti dal codice, devono essere formulati con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazione in chi li riceve.

2. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore puo' emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'autorita' che ha emanato le disposizioni derogate.

3. Il superiore, se deve impartire un ordine a un militare non direttamente dipendente, si rivolge all'autorita' da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facolta' di agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorita' suddetta. In tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto.

Art. 728 Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione

1. Se un militare in stato di grave alterazione fisica o psichica trascende negli atti in modo da determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i militari presenti, sotto la guida del piu' anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o contenere il danno e richiedere l'immediato intervento sanitario militare o civile.

Sezione III. Doveri degli inferiori

Art. 729 Esecuzione di ordini

1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilita' ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonche' osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve:

  1. a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato;

  2. b) obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto;

  3. c) far presente, se sussiste, l'esistenza di contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine.

2. Il militare al quale e' impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed e' tenuto a eseguirlo se l'ordine e' confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale e' impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e informare al piu' presto i superiori.

Art. 730 Servizi regolati da consegna

1. La consegna e' costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio.

2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non puo' farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.

3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.

Art. 731 Saluto militare

1. Il saluto militare e' manifestazione di disciplina e di osservanza dei doveri derivanti dai rapporti gerarchici ed e' dovuto, nelle forme prescritte, dal militare in uniforme a tutti i superiori.

2. Il militare in abito civile, se si trova in una delle condizioni indicate nell'articolo 1350, comma 2, del codice, saluta con le forme usuali tra i civili.

3. La restituzione del saluto e' sempre obbligatoria.

4. Con le istruzioni e le direttive di cui all'articolo 724 sono regolati i casi particolari nei quali il militare e' dispensato dal saluto.

Capo II. Norme di comportamento e di servizio

Sezione I. Norme di comportamento

Art. 732 Contegno del militare

1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.

2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.

3. In particolare deve:

  1. a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignita' e al decoro;

  2. b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto;

  3. c) consegnare prontamente al superiore o alle autorita' competenti denaro o cosa che ha trovato o che gli sono pervenuti per errore;

  4. d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possono alterare l'equilibrio psichico;

  5. e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri e astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possono costituire offesa al senso religioso dei partecipanti.

4. Deve prestare il proprio concorso agli appartenenti alla polizia giudiziaria, anche quando gli e' richiesto verbalmente.

5. Il personale dell'Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri:

  1. a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa;

  2. b) osservare i doveri del suo stato, anche nel contrarre relazioni o amicizie;

  3. c) salvaguardare nell'ambito del reparto la serenita' e la buona armonia, anche nell'interesse del servizio;

  4. d) mantenere un perfetto e costante buon accordo con gli altri militari;

  5. e) usare modi cortesi con qualsiasi cittadino;

6. Per il personale dell'Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare:

  1. a) la negligenza e il ritardo ingiustificato nell'assolvimento dei doveri connessi con le speciali attribuzioni che i militari dell'Arma dei carabinieri disimpegnano, in esecuzione di ordini, a richiesta dell'autorita' ovvero d'iniziativa;

  2. b) ricorrere allo scritto anonimo;

  3. c) fare uso smodato di sostanze alcooliche o, comunque, di sostanze stupefacenti;

  4. d) non onorare i debiti o contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate.

Art. 733 Norme di tratto

1. La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare.

2. Nei rapporti, orali o scritti, di servizio tra militari di grado diverso deve essere usata la terza persona.

3. Il militare si presenta al superiore con il saluto, indicando il grado e il cognome. Nel riferirsi e nel rivolgersi ad altro militare deve usare l'indicazione del grado o della carica, seguita o meno dal cognome.

4. E' fatta salva la consuetudine circa l'uso dell'appellativo «comandante» e, per gli ufficiali inferiori della Marina militare, dell'appellativo «signore», seguito o meno dal cognome.

5. I militari che per la prima volta si trovino insieme per rapporti di servizio devono presentarsi scambievolmente; quando sono di grado diverso si presenta per primo il meno elevato in grado.