Istituzione di una nuova Sezione presso il Consiglio di Stato per gii affari dell'Africa Italiana
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054 e le successive modificazioni;
Visto il R. -decreto 31 dicembre 1922-I, n. 1817, sull'istituzione del Consiglio superiore coloniale, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1878, sul completamento delle norme in materia di disciplina delle attivita' economiche nelle Colonie, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e le successive modificazioni;
Visto l'art. 8, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di procedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' istituita una Sezione consultiva del Consiglio di Stato per gli affari relativi all'amministrazione dell'Africa Italiana.
2. Gli affari stessi possono, su richiesta del Ministro per l'Africa Italiana, essere studiati e preparati, oltre che dalla detta Sezione, anche dalle Commissioni speciali contemplate nell'art. 22 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054.
3. Restano ferme le attribuzioni dell'adunanza generale previste dalla legge.
4. Gli affari che riguardano materie economiche e sociali di competenza delle Consulte corporative del Ministero dell'Africa Italiana sono esaminati dal Consiglio dopo la pronuncia delle Consulte stesse.
Art. 2
1. Il Consiglio superiore coloniale e' soppresso e la sua competenza e' attribuita al Consiglio di Stato.
2. Sui piani di colonizzazione, peraltro, e' udito il parere delle Consulte corporative suddette.
Art. 3
1. Alla tabella organica del personale del Consiglio di Stato, stabilita con l'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 270, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
2. Grado Magistratura
3° Presidenti di sezione . . . . . . . . .1
4° Consiglieri . . . . . . . . . . . . . .2
5° Primi referendari . . . . . . . . . . .2
6° Referendari . . . . . . . . . . . . . .3
Art. 4
1. All'art. 4. del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054, e' sostituito il seguente:
« La meta' dei posti che si rendono vacanti nel ruolo dei Consiglieri di Stato, deve essere conferita al personale della Magistratura che abbia prestato non meno di quattro anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi di referendario e di primo referendario ».
Art. 5
1. Nella prima applicazione del presente decreto due dei posti di referendario di nuova istituzione sono conferiti, con decreto Reale, su proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, a funzionari di grado non inferiore al 7°, appartenenti a ruoli delle Amministrazioni dello Stato per l'ammissione ai quali sia titolo idoneo la laurea in giurisprudenza.
Art. 6
1. Il Consiglio superiore coloniale cessa di funzionare dalla data di inizio dell'attivita' della Sezione per l'Africa Italiana del Consiglio di Stato, da determinarsi con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.
Art. 7
1. Il posto di segretario capo del Consiglio superiore coloniale (grado 6°, gruppo A.) compreso nella tabella VI allegata al R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, e' conservato a titolo transitorio fino a quando continui ad essere ricoperto dall'attuale titolare e si intende soppresso di diritto quando questi cessi di occuparlo.
2. Detto funzionario, dopo che il Consiglio avra' cessato di funzionare e fino a quando egli continuera' ad appartenere ai ruoli dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, prestera' servizio presso altri uffici centrali dell'Amministrazione medesima.
3. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
4. Il DUCE, proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte del conti, addi' 18 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, foglio 58. - Mancini.