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Sez. U - , Ordinanza n. 34260 del 21/11/2022 (Rv. 666195 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA' DI DIFENSORI | Pluralità di difensori - Ammissibilità - Carattere congiuntivo del mandato - Efficacia dal lato passivo del rapporto - Decorrenza del termine breve per l’impugnazione - Notifica via PEC ad uno solo dei procuratori costituiti - Sufficienza.
Stato
decisa il 2022-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666195-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA' DI DIFENSORI

La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., è sufficiente la notifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti.

Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)