Sez. 1, Sentenza n. 10788 del 09/07/2003 (Rv. 564911 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Procedimento - Opposizione al provvedimento prefettizio - Fissazione dell'udienza di comparizione - Mancata comparizione - Conseguenze - Provvedimento di archiviazione - Rimedi - Riassunzione del procedimento entro l'anno ex art. 307 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto prefettizio postula che, nel caso di mancata comparizione dell'opponente all'udienza fissata dal GI, questi pronunci provvedimento di archiviazione (e non, come nella specie, impropriamente, ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo), che è impugnabile con ricorso per cassazione ex art.111 Cost., ma non consente la riassunzione del procedimento entro l'anno ex art. 307 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)