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Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 26/01/2011 (Rv. 616459 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Presupposto - Conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del contraente - Necessità - Conoscibilità desumibile da elementi presuntivi - Limiti - Riferibilità temporale - Al momento dell'atto revocando - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616459-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In materia di revocatoria fallimentare, alla necessaria conoscenza effettiva da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore è equiparabile anche la conoscibilità delle sue condizioni economiche, secondo un giudizio "ex ante" desumibile da elementi indiziari da cui legittimamente desumere la "scientia decoctionis", quale concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato, senza che però, così raggiunta la prova del requisito soggettivo dell'azione, se ne possano far retroagire gli effetti all'inizio del periodo sospetto. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha negato che la levata di un primo protesto potesse integrare la predetta nozione di elemento soggettivo anche con riguardo a pagamenti ad esso successivi).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)