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Sez. 2, Sentenza n. 2212 del 12/08/1966 (Rv. 324319 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - DIFFERENZA TRA USO E INNOVAZIONI.*
Stato
decisa il 1966-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324319-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - DIFFERENZA TRA USO E INNOVAZIONI.*

In tema di condominio, per innovazione in senso tecnico, e come tale soggetta alla limitazione di cui all'art.1120 cod. civ., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che importi alterazione della sua entita sostanziale o mutamento nella sua destinazione originaria, laddove le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere piu comodo il godimento e lasciano immutata la consistenza e destinazione della cosa stessa, in guisa da non turbare l'equilibrio tra i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto ed, in ordine ad esse, non puo essere richiesta una speciale deliberazione dell'assemblea condominiale. (Cfr.1775-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)