Sez. L, Sentenza n. 4882 del 29/07/1986 (Rv. 447581 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DA AVVOCATI E PROCURATORI "ESTERNI" IN FAVORE DELL'INAM - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - COMPETENZA DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DA AVVOCATI E PROCURATORI "ESTERNI" IN FAVORE DELL'INAM - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - COMPETENZA DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Qualora l'INAM, pur disponendo di un proprio ufficio legale interno, si avvalga in modo continuativo della collaborazione di avvocati e procuratori "esterni", operanti in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, deve ravvisarsi un rapporto riconducibile fra quelli contemplati dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., e quindi devoluto alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, ove risulti che l'attività di detti professionisti presenti caratteri, oltre che di continuità, anche di coordinazione, nel senso che, in relazione all'inserimento di essa nell'organizzazione dell'ente e collegamento con gli scopi dallo stesso perseguiti, sia assoggettata ad ingerenza e direttive dell'ente medesimo, compatibili con l'indicata autonomia professionale (cosiddetta parasubordinazione). In tale situazione, trova applicazione la disciplina dettata per le controversie individuali di lavoro, e, pertanto, anche il disposto dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma riguarda, in difetto di espresse limitazioni, tutti i rapporti elencati nel precedente art. 409 cod. proc. civ., e che inoltre la sua legittimità costituzionale ne postula l'operatività sia nel lavoro subordinato che in quello autonomo, quando abbia i requisiti del citato art. 409. (V 76/81, C. cost.; (Conf 3814/84, mass n 435775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)