Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica
Testo in vigore al
Art. 13
1. Le concessioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL e quelle scadute per le quali l'ENEL non si e' avvalso della facolta' di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1965, n. 342, possono essere assentite a favore dei soggetti indicati nei numeri 5, 6, 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai sensi delle disposizioni del citato testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.
2. Sulle concessioni di cui sopra gli enti locali e le aziende municipalizzate possono comunque esercitate diritto di prelazione.
3. I soggetti indicati nel n. 5, articolo 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche in pendenza dell'istruttoria prevista nella norma citata, possono chiedere la concessione relativa a derivazioni idroelettriche per la costruzione di impianti idroelettrici di produzione con i relativi impianti di trasformazione e trasporto, con particolare riguardo a quelli aventi scopo multiplo: difesa dalle piene dei corsi d'acqua, invaso d'acqua per usi potabili ed irrigui, di rigenerazione mediante pompaggio e simili, e di quelli aventi interesse locale, o di limitata potenza.
4. La domanda e' comunicata in copia dal Ministero dei lavori pubblici all'ENEL.
5. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ENEL ha facolta' di chiedere a proprio favore la concessione della derivazione idroelettrica per la quale e' stata presentata domanda dall'ente locale. Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, decide sull'assegnazione all'ente locale o all'ENEL, fatti salvi gli scopi di cui al terzo comma del presente articolo e con l'obbligo di utilizzazione della concessione stessa. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il Ministro per i lavori pubblici decide la concessione all'ente locale.
Art. 14
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, sono aggiunti i seguenti commi:
"Le opere occorrenti per la realizzazione delle centrali di produzione di energia elettrica dell'ENEL e le opere accessorie, nelle aree determinate a norma dei commi precedenti, sono considerate di pubblica utilita' nonche' indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.
Dopo che sia stata determinata la localizzazione dell'impianto a norma dei commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce i termini entro i quali debbono essere iniziati le espropriazioni e i lavori".
Art. 15
1. Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL e' tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di L. 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso.
2. Il contributo di cui al comma precedente e' indicizzato annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale dei costruttori.
3. Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella prevista nell'articolo 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
4. Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di piu' comuni, il contributo predetto e' ripartito proporzionalmente con decreto del presidente della regione nella quale e' installato l'impianto stesso, sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o delle province.
5. Il pagamento della somma e' effettuato gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione.4
Capo III. Centrali turbogas
Art. 16
1. Fino al 31 dicembre 1979 la localizzazione e la costruzione di centrali turbogas dell'ENEL sono disciplinate dalle norme del presente capo.
2. Nei programmi di costruzione di centrali turbogas l'ENEL deve indicare almeno due localita' per ciascuno degli impianti previsti dai programmi, tenendo conto della funzione delle centrali stesse, delle loro caratteristiche tecniche e dell'equilibrio della rete di trasporto dell'energia elettrica.
3. I programmi predetti sono approvati, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, dal CIPE con la partecipazione dei presidenti delle giunte regionali competenti per territorio.
Art. 17
1. Nei due mesi successivi alla data di comunicazione della deliberazione del CIPE, le regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'ENEL, scelgono l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento delle centrali turbogas tra quelle indicate dall'ENEL.
2. Qualora le regioni non provvedano nel termine indicato nel comma precedente, la localizzazione degli impianti e' effettuata dal CIPE.
Art. 18
1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede all'istruttoria di sua competenza entro un mese dalla comunicazione delle localizzazioni, richiedendo il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, nella composizione di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e, ove necessario, il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichita'.
Art. 19
1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle centrali turbogas e' data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Alle centrali turbogas si applica l'articolo 14 della presente legge.
2. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 20
1. L'ultimo comma del precedente articolo 2 si applica anche alle centrali termiche convenzionali dell'ENEL.
2. Alle medesime centrali si applica inoltre il penultimo comma del precedente articolo 4 nel caso in cui i comuni non abbiano osservato nei termini prescritti le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.
Art. 21
1. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.
Art. 22
1. Per le centrali elettronucleari dell'Alto Lazio, di cui alla delibera del CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale, del 26 giugno 1974, la relativa area e' individuata nella fascia costiera compresa tra le localita' Pian di Spille - comune di Tarquinia - e Pian dei Gangani - comune di Montalto di Castro.
2. Per le centrali elettronucleari del Molise di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1973, il parere della commissione consultiva interregionale deve essere espresso entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
3. Per ulteriori quattro centrali elettronucleari il CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale, determina le regioni interessate, a norma del precedente articolo 2, comma primo, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
4. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 e' ridotto per le centrali previste nei precedenti commi secondo e terzo da cinque mesi a sessanta giorni.
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, il rapporto di cui al primo comma dell'articolo 4 dev'essere trasmesso dall'ENEL al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, alle regioni interessate ed al CNEN, nei seguenti termini: per le centrali elettronucleari dell'Alto Lazio, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; per le centrali elettronucleari del Molise e per quelle di cui al precedente terzo comma, rispettivamente, entro due e sei mesi dall'indicazione, da parte delle regioni interessate, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel termine previsto nel comma precedente, delle aree di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge.
6. Ai fini del provvedimento di localizzazione di cui al precedente articolo 4, i termini previsti nel terzo e quinto comma dell'articolo stesso sono ridotti della meta'.
Art. 23
1. Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, il CNEN, d'intesa con le regioni e con l'ENEL, redige una carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari da localizzare dopo la redazione della carta stessa, fatte salve per il periodo precedente le procedure previste dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1975
LEONE
MORO - DONAT-CATTIN - GUI
- ANDREOTTI - BUCALOSSI
- BISAGLIA - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE