Sez. 6, Sentenza n. 2962 del 16/01/1978 Ud. (dep. 16/03/1978) Rv. 138324 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - ARGOMENTAZIONI SUPERFLUE O ERRONEE - OMESSO ESAME - NULLITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - ARGOMENTAZIONI SUPERFLUE O ERRONEE - OMESSO ESAME - NULLITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
In caso di diniego delle attenuanti generiche il giudice non e tenuto a prendere specificamente in esame particolari situazioni prospettate dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi, al fine di giustificare il retto uso del relativo potere discrezionale conferitogli dalla legge, le ragioni ostative alla concessione, soffermandosi sugli elementi di preponderante rilievo. (nella specie il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in base alla sola considerazione dei precedenti penali, ritenuti di tale natura da rendere l'imputato non meritevole di particolare clemenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)