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Sez. L, Sentenza n. 6344 del 27/05/1992 (Rv. 477396 - 01)

Avvocato e procuratore - Previdenza | Contributi annuali dovuti alla Cassa nazionale - Prescrizione decennale ex art. 19 legge n. 576 del 1980 - Ambito di applicazione - Contributi dovuti dal momento dell'entrata in vigore di tale legge e non prescritti - Inclusione - Decorrenza del termine - Individuazione.
Stato
decisa il 1992-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477396-01

Avvocato e procuratore - Previdenza

L'art. 19 della legge 20 settembre 1980 n. 576, che prevede la prescrizione decennale dei contributi annuali dovuti alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori, si applica non soltanto ai contributi relativi ai periodi successivi all'entrata in vigore della legge stessa, ma anche ai contributi dovuti dal momento di tale entrata in vigore e non ancora prescritti in base alla legge antecedente, decorrendo, per essi, il termine di prescrizione decennale, dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 23 della legge del 1980, giusta l'interruzione dei termini di prescrizione introdotta dal secondo comma dell'art. 19 citato.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)