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DIRETTIVA 93/38/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, ultima frase e gli articoli 66, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

1. considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

2. considerando che conformemente agli articoli 30 e 59 del trattato sono vietate le restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

3. considerando che l'articolo 97 del trattato Euratom vieta ogni restrizione fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda le società sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale o di prestare i relativi servizi;

4. considerando che detti obiettivi esigono altresì il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti applicate dagli enti che operano in questi settori;

5. considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno fissa un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti pubblici nei settori esclusi dall'applicazione della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici4, e della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture5;

6. considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno stabilisce altresì un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti di servizi;

7. considerando che tra questi settori esclusi figurano quelli riguardanti l'acqua, l'energia ed i trasporti nonché, nel quadro della direttiva 77/62/CEE, il settore delle telecomunicazioni;

8. considerando che la loro esclusione era principalmente giustificata dal fatto che gli enti che gestiscono tali servizi sono in alcuni casi disciplinati dal diritto pubblico, mentre in altri sono disciplinati dal diritto privato;

9. considerando che la necessità di assicurare una effettiva liberalizzazione del mercato ed un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti in questi settori esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal semplice riferimento alla loro qualificazione giuridica;

10. considerando che nei quattro settori contemplati dalla presente direttiva i problemi che occorre risolvere sono di natura analoga ed è quindi possibile trattarli in un unico dispositivo;

11. considerando che uno dei principali motivi per cui gli enti che operano in questi settori non procedono ad appelli alla concorrenza a livello europeo è la naturale chiusura dei mercati nei quali essi operano, dovuta alla concessione, da parte delle autorità nazionali, di diritti speciali o esclusivi per l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio di cui trattasi, lo sfruttamento di una data area geografica per un fine determinato, la messa a disposizione o lo sfruttamento di reti pubbliche di telecomunicazioni o la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

12. considerando che un altro motivo importante per cui manca in tali settori una concorrenza a livello comunitario è costituito dai diversi modi che le autorità nazionali utilizzano per influenzare il comportamento di detti enti, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni nei relativi capitali sociali o la rappresentanza negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di tali enti;

13. considerando che la presente direttiva non deve estendersi alle attività degli enti in questione che si svolgono al di fuori dei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni, o che, pur rientrando in questi settori, sono nondimeno direttamente esposte alla concorrenza in mercati il cui accesso non è limitato;

14. considerando che è opportuno che tali enti applichino disposizioni comuni in materia di procedure d'appalto per le loro attività relative all'acqua; che alcuni enti sono finora rientrati nel campo d'applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE relativamente alle loro attività in materia di progetti per opere di ingegneria idraulica, di irrigazione, di drenaggio e di eliminazione e trattamento delle acque di scarico;

15. considerando, tuttavia, che le norme relative alle procedure di appalto del tipo di quelle che vengono proposte per gli appalti di forniture risultano inadeguate per gli acquisti d'acqua, tenuto conto della necessità di approvvigionarsi presso fonti vicino al luogo di utilizzo;

16. considerando che, se sono soddisfatte particolari condizioni, lo sfruttamento di un'area geografica a fini di prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi può essere soggetto ad un regime alternativo che consenta di raggiungere lo stesso obiettivo di apertura dei mercati; che la Commissione deve assicurare il controllo del rispetto di tali condizioni da parte degli Stati membri che applicano tale regime alternativo;

17. considerando che la Commissione ha annunciato che proporrà misure volte ad eliminare, entro il 1992, gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità; che norme sulle procedure d'appalto del tipo di quelle che sono proposte per gli appalti di forniture non permetterebbero di superare gli ostacoli esistenti per l'acquisto di energia e di combustibili nel settore dell'energia; che non è opportuno, pertanto, includere tali acquisti di energia tra gli scopi della presente direttiva, pur considerando che tale situazione sarà riesaminata dal Consiglio sulla base di una relazione e delle proposte della Commissione;

18. considerando che i regolamenti (CEE) n. 3975/876 e (CEE) n. 3976/877, la direttiva 87/601/CEE8 e la decisione 87/602/CEE9 mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra gli enti che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico e che, pertanto, non è opportuno, per il momento, includere tali enti nella sfera d'applicazione della presente direttiva, ma che la situazione dovrebbe essere ulteriormente riesaminata alla luce dei progressi realizzati riguardo a detta concorrenza;

19. considerando che, vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, non sarebbe opportuno sottoporre la maggior parte degli appalti in questo settore a procedure particolareggiate; che la situazione dei trasportatori marittimi che gestiscono «ferry» marittimi deve essere sorvegliata; che determinati servizi di «ferry» costieri o fluviali gestiti da autorità pubbliche non debbono più essere esclusi dal campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE;

20. considerando che occorre facilitare il rispetto delle disposizioni relative alle attività non contemplate dalla presente direttiva;

21. considerando che le norme per l'aggiudicazione degli appalti di servizi devono avvicinarsi il più possibile a quelle che disciplinano gli appalti di forniture e di lavori, oggetto della presente direttiva;

22. considerando che è necessario evitare intralci alla libera prestazione dei servizi; che pertanto i prestatori di servizi possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche; che la presente direttiva non pregiudica tuttavia l'applicazione, a livello nazionale, delle norme relative alle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione purché esse siano compatibili con il diritto comunitario;

23. considerando che, per l'applicazione delle norme procedurali ed a fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi consiste nel suddividere tale settore in categorie corrispondenti a particolari voci di una nomenclatura comune; che gli allegati XVI A e XVI B della presente direttiva si riferiscono alla nomenclatura CPC (classificazione comune dei prodotti) delle Nazionai Unite; che in futuro detta nomenclatura potrà essere sostituita da una nomenclatura comunitaria; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di adeguare in conseguenza il riferimento alla nomenclatura CPC negli allegati XVI A e XVI B;

24. considerando che la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto nella misura in cui si fondi su contratti d'appalto; che la prestazione di servizi su altra base, quali le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o contratti di lavoro, esula dal campo d'applicazione della presente direttiva;

25. considerando che, a norma dell'articolo 130 F del trattato, l'incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo costituisce uno dei mezzi per rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e che l'apertura degli appalti pubblici favorirà la realizzazione di questo obiettivo; che il cofinanziamento dei programmi di ricerca non dovrebbe rientrare nella presente direttiva; che la presente direttiva non riguarda quindi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'organismo aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale organismo aggiudicatore;

26. considerando che i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti;

27. considerando che i servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o persone scelti all'uopo mediante opportuni accordi o procedimenti di selezione, secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme sugli appalti;

28. considerando che gli appalti di servizi contemplati nella presente direttiva non comprendono gli appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

29. considerando che la presente direttiva non si applica agli appalti quando vengono dichiarati segreti o quando possono pregiudicare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o quando sono aggiudicati in base ad altre norme stabilite da accordi internazionali vigenti o da organizzazioni internazionali;

30. considerando che in determinate circostanze i contratti comportanti un'unica fonte di approvvigionamento designata possono venir esentati in tutto od in parte dall'applicazione della presente direttiva;

31. considerando che gli obblighi internazionali della Comunità o degli Stati membri non sono pregiudicati dalle disposizioni della presente direttiva;

32. considerando che occorre escludere taluni appalti di servizi aggiudicati ad un'impresa collegata la cui attività principale in materia di servizi consista nel prestare tali servizi al gruppo cui appartiene e non nel commercializzarli sul mercato;

33. considerando che per un periodo transitorio l'applicazione integrale della presente direttiva deve limitarsi agli appalti di servizi per cui le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita del commercio transfrontaliero; che i contratti relativi a servizi d'altro genere devono essere sottoposti ad osservazione per un determinato periodo di tempo prima di decidere in merito all'applicazione integrale della presente direttiva; che è necessario istituire in detta direttiva un sistema per tale osservazione il quale consenta altresì agli interessati di scambiarsi le pertinenti informazioni;

34. considerando che le norme comunitarie sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati od altri documenti atti a comprovare una qualifica formale si applicano ai casi in cui si esiga la prova di una particolare qualifica per poter partecipare ad una procedura d'appalto o ad un concorso di progettazione;

35. considerando che i prodotti, lavori o servizi devono essere descritti facendo riferimento a specifiche europee; che, onde assicurare che un prodotto, un lavoro o un servizio risponda all'uso al quale è destinato dall'ente aggiudicatore, detto riferimento può essere completato da specifiche, che non devono modificare la natura della soluzione tecnica o delle soluzioni tecniche offerte dalle specifiche europee;

36. considerando che nel quadro della presente direttiva trovano applicazione i principi dell'equivalenza e del reciproco riconoscimento delle norme, delle specifiche tecniche e di metodi di fabbricazione nazionali;

37. considerando che occorre garantire per le imprese comunitarie l'accesso all'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi nei paesi terzi; che a questo scopo, ove si riscontri che tale accesso è limitato di diritto o di fatto, la Comunità deve cercare di rimediare alla situazione; che in determinate circostanze deve essere possibile prendere provvedimenti in merito all'accesso delle imprese del paese terzo in questione - o all'ammissibilità delle offerte da questo provenienti - agli appalti di servizi di cui alla presente direttiva;

38. considerando che gli enti aggiudicatori, nel definire di comune accordo con i candidati i termini per la ricezione delle offerte, rispettano il principo della non discriminazione; che in mancanza di tale accordo è necessario prevedere disposizioni adeguate;

39. considerando che potrebbe rivelarsi utile migliorare la trasparenza nel settore degli obblighi relativi alla tutela e alle condizioni di lavoro vigenti nello Stato membro nel quale verranno eseguiti i lavori;

40. considerando che è opportuno che le disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici a favore dello sviluppo regionale rispondano agli obiettivi della Comunità e siano conformi ai principi del trattato;

41. considerando che gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte anormalmente basse soltanto dopo aver chiesto, per iscritto, spiegazioni sulla composizione dell'offerta;

42. considerando che, in presenza di offerte equivalenti originarie di paesi terzi, occorre dare la preferenza, entro certi limiti, ad un'offerta di origine comunitaria;

43. considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare la posizione della Comunità nei negoziati internazionali in corso o futuri;

44. considerando che, in funzione dell'esito di detti negoziati internazionali, la presente direttiva, previa decisione del Consiglio, si dovrà applicare anche ad offerte non comunitarie;

45. considerando che le disposizioni che gli enti interessati applicheranno devono stabilire un quadro per una sana prassi commerciale e preservare la massima flessibilità;

46. considerando che, a fronte di tale flessibilità e nell'interesse della reciproca fiducia, occorre garantire un livello minimo di trasparenza ed adottare metodi adeguati per vigilare sull'applicazione della presente direttiva;

47. considerando che è necessrio adeguare le disposizioni delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE per predisporre campi di applicazione ben definiti; che il campo di applicazione della direttiva 71/305/CEE non deve essere ridotto, ad eccezione degli appalti nei settori dell'acqua e delle telecomunicazioni; che il campo di applicazione della direttiva 77/62/CEE non deve essere ridotto, ad eccezone di taluni appalti nel settore dell'acqua; che il campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE non deve tuttavia essere esteso agli appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali che, pur svolgendo attività economiche di carattere commerciale o industriale, appartengano all'amministrazione dello Stato; che tuttavia taluni appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali appartenenti all'amministrazione statale e effettuati per soddisfare esclusivamente esigenze pubbliche debbono essere contemplati da dette direttive;

48. considerando che la presente direttiva dovrà essere riesaminata in base all'esperienza acquisita;

49. considerando che l'apertura dei mercati nei settori contemplati dalla presente direttiva potrebbe avere effetti negativi sull'economia del Regno di Spagna; che le economie della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese dovranno sostenere sforzi ancora più rilevanti; che è opportuno accordare a tali Stati membri periodi supplementari adeguati per attuare la presente direttiva,

TITOLO I Disposizioni generali

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente I. TROEJBORG