Sez. 4 - , Sentenza n. 32899 del 08/01/2021 Ud. (dep. 06/09/2021) Rv. 281997 - 09
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Reato colposo - Ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - Requisiti di ammissibilità del ricorso - Indicazione - Ragioni.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
In tema di reati colposi, il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo. (La Corte, in motivazione, ha precisato, altresì, che la motivazione della sentenza deve dare conto dei dati processuali dai quali risulti che sul fatto, come ritenuto in sentenza, le parti abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)