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Sez. 4, Ordinanza n. 3409 del 15/12/1970 Cc. (dep. 01/03/1971) Rv. 116858 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - QUESTIONI PROPONIBILI - CONTESTAZIONE SULLA PROCEDURA DI IRREPERIBILITA NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116858-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - QUESTIONI PROPONIBILI - CONTESTAZIONE SULLA PROCEDURA DI IRREPERIBILITA NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il giudice dell'esecuzione, quando l'interessato contesti, col mezzo dell'incidente, il passaggio in giudicato della sentenza notificata per estratto ai sensi dell'art 170 cod proc pen, puo esclusivamente controllare se tale notificazione sia stata validamente eseguita (e cioe se sia stato rituale il deposito dell'atto in cancelleria e se sia stato dato l'avviso al difensore cui spettava), ma non puo sindacare la validita della procedura di irreperibilita adottata nella fase di cognizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)