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Sez. 2, Sentenza n. 2918 del 21/05/1979 (Rv. 399249 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - IN POSIZIONE DI PARASUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - INSUSSISTENZA DI TALI PRESUPPOSTI - DOMANDA DI COMPENSO PER L'OPERA PRESTATA - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399249-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - IN POSIZIONE DI PARASUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - INSUSSISTENZA DI TALI PRESUPPOSTI - DOMANDA DI COMPENSO PER L'OPERA PRESTATA - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*

Il libero professionista viene a trovarsi in una posizione di parasubordinazione, se, per aver messo la sua opera coordinata a disposizione di un solo cliente in modo assorbente e vincolante, abbia quasi del tutto perduto la sua posizione di liberta e di indipendenza, e si trovi ad essere economicamente dipendente da un cliente, che abbia assunto nei suoi confronti una posizione analoga a quella del datore di lavoro; ne consegue che, ove non ricorra una tale situazione di parasubordinazione, per avere il professionista prestato la sua opera con la massima liberta, senza alcuna direttiva o controllo, in collaborazione con altro libero professionista, la Competenza a decidere la sua domanda diretta a conseguire il compenso per l'opera prestata, non appartiene al giudice del lavoro, ma deve essere determinata, in base agli ordinari criteri di valore, non essendo ravvisabile nella fattispecie una controversia di lavoro neppure in senso lato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)