REGOLAMENTO (CEE) N. 3796/81 DEL CONSIGLIO del 29 dicembre 1981 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che la Communità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposa della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore della pesca devono essere rivedute per tener conto dell'evoluzione del mercato, delle modifiche intervenute negli ultimi anni nelle attività pescherecce, nonchù delle manchevolezze constatate nell'applicazione delle norme di mercato attualmente in vigore; che, a motivo del numero e della complessità delle modifiche da apportare, le disposizioni in causa mancherebbero della chiarezza indispensabile ad ogni normativa se non fossero interamente riformulate; che è pertanto opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 100/763, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/804;
considerando che al funzionamento ed allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti;
considerando che la pesca ha un'importanza particolare nell'economica agricola di alcune regioni costiere della Comunità; che tale produzione costituisce una parte preponderante del reddito dei pescatori di tali regioni; che è pertanto opportuno favorire la stabilità del mercato mediante misure adeguate;
considerando che una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione dei mercati è l'applicazione di norme comuni di commercializzazione ai prodotti in causa; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;
considerando che l'applicazione di tali norme rende necessario un controllo dei prodotti soggetti alla normalizzazione; che occorre pertanto prevedere misure che assicurino tale controllo;
considerando che, nel quadro delle norme che disciplinano il funzionamento dei mercati, occorre pertanto prevedere disposizioni che cosentano di adattare l'offerta alle esigenze del mercato e di garantire, per quanto possibile, un reddito equo ai produttori; che, tenuto conto pesca, la creazione di organizzazioni di produttori che facciano obbligo ai loro aderenti di conformarsi a determinate norme, specialmente in materia di produzione e di commercializzazione, contribuisce al conseguimento dei suddetti obiettivi;
considerando che occorre prevedere disposizioni atte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette organizzazioni, nonchù gli investimenti determinati dall'applicazione delle loro norme comuni; che, a tal fine, è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni degli aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento; che, tuttavia, occorre limitare l'importo di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori;
considerando che, in alcuni Stati membri, la concentrazione e la struttura di tali organizzazioni non è soddisfacente; che è risultato quindi necessario consentire agli Stati membri in causa di concedere aiuti più consistenti durante un periodo transitorio;
considerando che, onde potenziare l'azione delle organizzazioni in causa e facilitare in tal modo una maggiore stabilità del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri di estendere, a talune condizioni, al complesso dei non aderenti che commercializzano in una determinata regione, le norme, particolarmente in materia di immissione sul mercato, adottate per i propri aderenti dall'organizzazione della regione considerata;
considerando che l'applicazione del regime sopra de scritto comporta spese a carico dell'organizzazione le cui norme sono state estese; che è pertanto opportuno far partecipare a tali spese anche i non aderenti; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità, per lo Stato membro interessato, di concedere a detti operatori un'indennità per i prodotti che, pur essendo conformi alle norme di commercializzazione, non hanno potuto essere commercializzati e sono stati ritirati dal mercato;
considerando che è in ogni caso opportuno prevedere disposizioni atte a garantire che le organizzazioni di produttori non occupino una posizione predominante nella Comunità;
considerando che, allo scopo di far fronte, per taluni prodotti della pesca che presentano un particolare interesse per il reddito dei produttori, a situazioni di mercato che favoriscono la formazione di prezzi tali da provocare perturbazioni sul mercato comunitario, occorre fissare per ciascuno di questi prodotti un prezzo d'orientamento rappresentativo delle zone di produzione della Comunità, che serve a determinare i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato;
considerando che, per stabilizzare i corsi, è opportuno che le organizzazioni di produttori possano intervenire sul mercato applicando, in particolare, il prezzo di ritiro entro una forcella, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato;
considerando che, in taluni casi e a determinate condizioni, è opportuno sostenere l'azione delle organizzazioni di produttori concedendo loro compensazioni finanziarie per i quantitativi ritirati dal mercato;
considerando che l'esperienza ha dimostrato che, in alcuni casi, il livello della compensazione finanziaria versata alle organizzazioni in causa non è tale de favorire l'adesione dei pescatori alle organizzazioni stesse; che è pertanto opportuno aumentare la compensazione finanziaria;
considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di introdurre una certa flessibilità nell'applicazione dei meccanismi d'intervento mediante une fissazione dei prezzi di ritiro comunitari, onde consentire alle organizzazioni di effettuare entro certi limiti i ritiri dal mercato seguendo le fluttuazioni constatate sul mercato;
considerando che, onde incitare i pescatori a meglio adeguare le loro offerte alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere una differenziazione dell'importo della compensazione finanziaria proporzionalmente al volume dei ritiri dal mercato;
considerando che, a motivo soprattutto della penuria di alcune specie, è opportuno evitare, per quanto possibile, la distruzione di pesci di alto valore commerciale che siano stati ritirati dal mercato; che, a tal fine, occorre concedere un aiuto per la trasformazione e l'ammasso ai fini del consumo umano, di determinati quantitativi di prodotti freschi ritirati; che, a motivo delle particolare difficoltà del settore delle acciughe e delle sardine del Mediterraneo e dello scarso sviluppo delle organizzazioni di produttori nelle zone mediterranee, è opportuno stabilire, per un periodo limitato, un regime specifico di aiuto a favore di questi due prodotti pescati nelle zone in causa;
considerando che, qualora i prezzi di taluni prodotti congelati assumano un andamento nettamente negativo, è opportuno prevedere la possibilità di concedere ai produttori aiuti all'ammasso privato di questi prodotti di origine comunitaria;
considerando che une flessione dei prezzi all'importazione di tonni destinati all'industria conserviera potrebbe minacciare il livello dei redditi dei produttori comunitari del prodotto in causa; che è pertanto opportuno prevedere che, in caso di necessità, siano concesse ai produttori indennità di compensazione;
considerando che per salvaguardare il livello del reddito dei produttori di salmoni e di astici conviene prevedere la possibilità di concedere a questi produttori, a certe condizioni, indennità di compensazione;
considerando che è tuttavia nell'interesse della Comunità che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sia sospesa totalmente per certi prodotti; che, in mancanza di una sufficiente produzione comunitaria di tonni, è opportuno assicurare alle industrie alimentari di trasformazione utilizzatrici di questi prodotti condizioni di approvvigionamento paragonabili a quelle di cui beneficiano i paesi terzi esportatori, per non ostacolare il loro sviluppo nel quadro delle condizioni internazionali di concorrenza; che gli inconvenienti che questo regime potrebbe comportare per in produttori di tonni della Communità possono essere compensati con la concessione delle indennità previste a tal fine; che, inoltre, ragioni di ordine economico e sociale giustificano il mantenimento delle correnti tradizionali di approvvigionamento dei prodotti alimentari di base, quali il merluzzo salato ed essiccato;
considerando che l'esperienza ha dimostrato che può risultare necessario prendere molto rapidamente misure tariffarie onde assicurare l'approvvigionamento del mercato comunitario e garantire il rispetto degli impegni internazionali delle Comunità; che, consentire alle Comunità di far fronte a tali situazioni con tutta la necessaria diligenza, è opportuno prevedere una procedura che permetta di prendere rapidamente le misure necessarie;
considerando che, per alcuni prodotti, è opportuno prendere misure nei confronti delle importazioni in provenienza dai paesi terzi effettuate a prezzi anormalmente bassi, onde evitare perturbazioni sui mercati comunitari; che, per garantire una maggiore efficacia di tali misure, è opportuno migliorare il sistema di constatazione dei prezzi all'importazione ed ampliare la lista dei prodotti che possono essere assoggettati al regime dei prezzi di riferimento;
considerando che, per la magggior parte dei prodotti, il regime in tal modo istituito consente di rinunciare ad ogni misura di restrizione quantitativa alla frontiera esterna della Comunità e di applicare soltanto il dazio della tariffa doganale comune effettivamente riscosso;
considerando che per alcuni prodotti non è ancora possibile definire un regime comunitario all'importazione; che è pertanto necessario permettere agli Stati membri di mantenere per tali prodotti le restrizioni quantitative risultanti dai rispettivi regimi nazionali;
considerando che, in circostanze eccezionali, tale meccanismo può rivelarsi inefficace; che, non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che potrebbero risultarne, occore permettere alla Comunità di prendere rapidamente le misure necessarie;
considerando che, a complemento del sistema sopra descritto, e nella misura necessaria al suo buon funzionamento, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e, nella misura in cui la situazione del mercato lo esiga, il divieto o parziale di tale ricorso; che è inoltre opportuno che le restituzioni siano fissate in modo che i prodotti di base comunitari utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità ai fini dell'esportazione non siano sfavoriti da un regime di perfezionamento attivo, che stimolerebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi;
considerando che occore impedire che la concorrenza fra le imprese della Comunità sui mercati esterni possa venir falsata; che si debbono pertanto instaurare uguali condizioni di concorrenza, istituendo un regime comunitario che preveda per i prodotti all'esportazione verso i paesi terzi nella misura necessaria a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei prodotti in questione e nei casi in cui tali esportazioni sono economicamente importanti;
considerando che, nel quadro del commercio interno della Comunità, in virtù delle disposizioni del trattato, la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sono vietate di diritto;
considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune, siano applicabili nel settore della pesca;
considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;
considerando che l'attuazione di tale organizzazione comune deve altresi tener conto dell'interesse per la Comunità di preservare per quanto possibile il suo patrimonio ittico; che è pertanto opportuno escludere il finanziamento delle misure attinenti ai quantitativi che eccedono i quantitativi eventualmente assegnati agli Stati membri;
considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;
considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune5, modificato da ultimo dal regolamente (CEE) n. 3509/806,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Nel settore dei prodotti della pesca è istituita un'organizzazione comune dei mercati che comprende un regime dei prezzi e degli scambi, nonchù norme comuni in materia di concorrenza.
2.
Detta organizzazione disciplina i seguenti prodotti: Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *
a) 03.01 * Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati *
b) 03.02 * Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura *
c) 03.03 * Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua *
d) 05.15 * Prodotti di origine animale non nominati nù compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: *
e) 16.04 * Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei *
f) 16.05 * Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati *
g) 23.01 * Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, costacei o mollusc hi, non adatte all'alimentazion umana; cicioli: *
A. Pesci, crostacei e molluschi *
B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi *
Titolo I. Norme di commercializzazione
Art. 2
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 o per gruppi di tali prodotti possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione e il relativo campo d'applicazione; tali norme possono riferirsi in particolare alla classificazione per categoria di qualità, di dimensioni o di peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura.
2. Quando le norme sono state adottate, i prodotti cui esse si applicano possono essere esposti per la vendita, venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo soltano se sono conformi a tali norme, salvo disposizioni particolari che possono essere adottate per gli scambi con i paesi terzi.
3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme e le regole generali per la loro applicazione, comprese le disposizioni particolari di cui al paragrafo 2.
Art. 3
Le modifiche da apportare alle norme comuni di commercializzazione per tenere conto dell'evoluzione delle condizioni di produzione e di vendita sono decise secondo la procedura prevista dall'articolo 33.
Art. 4
1.
Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione.
Tale controllo può aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione, nonchù durante il trasporto.
2. Gli Stati membri prendono le misure adeguate al fine di perseguire le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 2.
3. Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore di ciascuna norma di commercializzazione, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati del controllo per il prodotto o il gruppo di prodotti per il quale è stata adottata la norma.
4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 33, tenuto conto in particolare della necessità di assicurare il coordinamento delle attività degli organismi di controllo, nonchù l'interpretazione e l'applicazione uniformi delle norme comuni di commercializzazione.
Titolo II. Organizzazioni di produttori
Art. 5
1. Ai sensi del presente regolamente si intende per «organizzazione di produttori» qualsiasi organizzazioni, costituita per iniziativa dei produttori stessi allo scopo di adottare le misure atte ad assicurare l'esercizio razionale della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita della loro produzione. Tali misure, tendenti in particolare a promuovere l'attuazione di piani di cattura, la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi, devono implicare per i produttori aderenti l'obbligo:
— di smerciare per il tramite dell'organizzazione tutta la produzione del prodotto o dei prodotti per il quale o i quali hanno aderito; l'organizzazione di produttori può decidere che l'obbligo anzidetto non si applica qualora lo smercio sia effettuato secondo norme comuni preventivamente definite;
— di applicare in materia di produzione e di commercializzazione le norme adottate dall'organizzazione di produttori, per migliorare in particolare la qualità dei prodotti e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato.
2. Le organizzazioni di produttori non devono detenere una posizione predominante sul mercato comune salvo che essa sia necessaria per il proseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.
3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le condizioni e le norme generali di applicazione del presente articolo.
Art. 6
1. Gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori che saranno istituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e a facilitarne il funzionamento.
2.
a) Tali aiuti sono accordati nei tre anni successivi alla data del riconoscimento e il loro importo non può superare il primo, il secondo e il terzo anno, rispettivamente il 3, il 2 e l'1 % del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori. Gli aiuti in causa non devono tuttavia superare il 60 % il primo anno, il 40 % il secondo anno ed il 20 % il terzo anno delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori. Il versamento dell'importo di tali aiuti è effettuato durante i cinque anni successivi alla data di riconoscimento.
b) In deroga al paragrafo 2, lettera a), tali aiuti possono essere concessi alle organizzazioni di produttori costituite entro cinque anni a decorrere dalla data di entrat in vigore del presente regolamento, per i cinque anni successivi alla data del loro di tali organizzazioni conduca ad un miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione rispetto alla situazione esistente.
L'importo di tali aiuti non può superare per il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto anno, rispettivamente il 5, il 4, il 3, il 2 e l'1 % del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori.
Tali aiuti non devono tuttavia superare l'80 % il primo anno, il 70 % il secondo anno, il 60 % il terzo anno, il 40 % il quarto anno, il 20 % il quinto anno delle spese di gestione dell'o rganizzazione di produttori.
Gli aiuti sono versati durante i sette anni successivi alla data di riconoscimento.
3. Il valore dei prodotti commercializzati è stabilito forfettariamente per ogni anno sulla base:
— della produzione media commercializzata dai produttori aderenti nei tre anni civili che precedono la loro adesione,
— dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo.
4. Nei cinque anni successivi alla costituzione dei fondi di intervento di cui all'articolo 9, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori, direttamente o tramite istituti di credito, aiuti sotto form di prestiti a condizioni speciali destinati a coprire una parte delle spese prevedibili relative agli interventi sul mercato di cui all'articolo 9.
5.
La Commissione, in una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alle fine di ogni esercizio finanziario, viene informata dell'esistenza degli aiuti di cui al paragrafo 2.
Gli aiuti di cui al paragrafo 4 sono comunicati alla Commissione non appena vengono concessi.
6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le modalità e le norme generali d'applicazione del presente articolo.
Art. 7
1.
Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione su una parte del litorale o in uno o più luoghi di sbarco situati sulla parte del litorale in causa, lo Stato membro interessato può rendere obbligatorie, per i non aderenti a detta organizzazione che commercializzano sulla parte del litorale o in uno o più luoghi di sbarco in causa uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2:
a) le norme di commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,
b) le norme adottate dall'organizzazione in materia di ritiri dal mercato per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, semprechù il prezzo di ritiro sia uguale ai prezzi fissati in applicazione dell'articolo 12.
Tuttavia le norme adottate dall'organizzazione per il prezzo di ritiro dei prodotti freschi o refrigerati contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), esclusi i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, possono essere estese ai non aderenti all'organizzazione stabiliti nelle zone menzionate al primo comma.
Può essere deciso che le norme di cui sopra non sono applicabili a determinate categorie di vendite.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 possono essere applicate dagli Stati membri soltanto su parti del litorale nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
3. Gli Stati membri comunicano Commissione le norme che prevedono di rendere obbligatorie in virtù del paragrafo 1. Entro i due mesi successivi alla loro comunicazione, la Commissione può:
a) decidere che le norme comunicate non possono essere rese obbligatorie, oppure
b) annulare l'estensione delle norme decise dallo Stato membro, in particolare qualora constati, in virtù dell'articolo 2 del regolamente n. 26, che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è applicabile all'accordo, alla decisione o alla prassi in base alla quale le norme in causa sono adottate o attuate. In tal caso, la decisione presa dalla Commissione nei confronti di tale accordo, decisione o prassi si applica soltanto a decorrere dalla data della constatazione.
4.
Gli Stati membri prendono tutte le misure idonee:
— a controllare l'osservanza delle norme di cui sopra;
— a punire le infrazioni a dette norme.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione le misure in causa.
5. In caso di applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere che i non aderenti sono tenuti a versare all'organizzazione la totalità o parte di contributi versati dai produttori aderenti, nella misure in cui tali contributi sono destinati a coprire le spese amministrative risultanti dall'applicazione del regime di cui al paragrafo 1.
6. In caso di applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono, se del caso, tramite le organizzazioni di produttori, il ritiro dei prodotti non conformi alle norme di commercializzazione o che non abbiano potuto essere venduti ad un prezzo almeno uguale al prezzo di ritiro.
7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali d'applicazione del presente articolo.
8. L'elenco delle zone di cui al paragrafo 1 e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 33.
Art. 8
1.
In caso di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lo Stato interessato può concedere una indennità ai non aderenti a un'organizzazione, che siano stabiliti nella Comunità, per i quantitativi di prodotti:
— che non possono essere commercializzazione in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), ovvero
— che sono stati ritirati dal mercato in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
Detta indennità è concessa senza alcuna discriminazione connessa alla nazionalità o al luogo in cui i beneficiari sono stabiliti e non può superare il 60 % dell'importo risultante dall'applicazione ai quantitativi ritirati del prezzo di ritiro fissato in conformità dell'articolo 12.
2. Le spese risultanti dalla concessione dell'indennità di cui al paragrafo 1 sono a carico della Stato membro interessato.
Titolo III. Regime dei prezzi
Art. 9
1.
Per i prodotti di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori possono fissare un prezzo di ritiro, al di sotto del quale non vendono i prodotti offerti dai produttori aderenti. In tal caso, per le quantità ritirate dal mercato:
— se si tratta dei produtti elencati nell'allegato I, parti A e D, che rispondono alle norme adottate in conformità dell'articolo 2, le organizzazioni di produttori accordano un'indennità ai produttori aderenti;
— se si tratta degli prodotti contemplati all'articolo 1 che non sono elencati nell'allegato I, parti A e D, le organizzazioni di produttori possono accordare un'indennità ai produttori aderenti.
Un livello massimo del prezzo di ritiro può essere fissato per ogni prodotto di cui all'articolo 1 secondo le disposizioni del paragrafo 5.
2. La destinazione dei prodotti così ritirati deve essere stabilita dall'organizzazione di produttori in modo da non ostacolare il normale collocamento della produzione in questione.
3. Per il finanziamento delle operazioni di ritiro, le organizzazioni di produttori costituiscono dei fondi d'intervento alimentati da contributi basati sulle quantità messe in vendita oppure ricorrono ad un sistema di compensazioni.
4. Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che li comunicano alla Commissione, i seguenti elementi:
— l'elenco dei prodotti per i quali intendono applicare il sistema di cui al paragrafo 1,
— il periodo in cui i prezzi di ritiro sono applicabili,
— i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 33.
Art. 10
1.
Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, viene fissato prima dell'inizio della campagna di pesca un prezzo d'orientamento.
Tale prezzo è valido per tutta la Comunità e viene fissato per ciascuna campagna di pesca o per ciascuno dei periodi in cui la campagna di pesca è suddivisa.
2.
Il prezzo d'orientamento è fissato:
— sulla base della media dei prezzi constatati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi nelle ultime tre campagne di pesca precedenti quella per la quale il prezzo è stato fissato, per una parte significativa della produzione comunitaria e per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali;
— di garantire la stabilizzazione dei corsi sui mercati e di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità;
— di contribuire al sostegno dei redditi dei produttori;
— di prendere in considerazione gli interessi dei consumatori.
-tenuto conto delle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda. In sede di fissazione del prezzo d'orientamento si tiene conto anche della necessità:
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il livello del prezzo d'orientamento di cui al paragrafo 1.
Art. 11
1. Durante tutto il periodo di applicazione del prezzo d'orientamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti aventi le stesse caratteristiche di quelli considerati per la fissazione del prezzo d'orientamento.
2. Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali, per un determinato prodotto, è commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria.
3. Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i prezzi di vendita all'ingrosso praticati nel trimestre precedente per i prodotti di cui l'allegato IV, parte B, congelati a bordo e per quelli congelati a terra.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo e l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 2 sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 33.
Art. 12
1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, un pezzo di ritiro comunitario è fissato secondo la freschezza, la dimensione o il peso e la presentazione del prodotto, in appresso denominati «categoria di prodotto» applicando a un importo almeno uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessato. Tale coefficiente riflette la differenza di prezzo tra la categoria di prodotto interessata e quella considerata per la fissazione del prezzo d'orientamento. Il prezzo di ritiro comunitario non deve tuttavia in alcun caso superare il 90 % del prezzo d'orientamento.
2. Onde garantire ai produttori delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità l'accesso al mercato in condizioni soddisfacenti, al prezzo di cui al paragrafo 1 possono essere applicati per tali zone coefficienti correttivi.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare la determinazione della percentuale del prezzo d'orientamento da considerare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro e la determinazione delle zone di sbarco di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.
Art. 13
1. Gli Stati concedono una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che, nell'ambito del disposto dell'articolo 9, effettuano interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, a condizione che:
a) il prezzo di ritiro applicato da dette organizzazioni sia il prezzo di ritiro comunitario fissato in conformità dell'articolo 12; è tuttavia ammesso un margine di tolleranza tra il 10 % al di sotto e il 5 % al di sopra di tale prezzo, per tener conto in particolare delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato;
b) i prodotti ritirati siano conformi alle norme stabilite in conformità dell'articolo 2;
c) l'indennità concessa ai produttori associati per i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato:
— non ecceda l'importo risultante dall'applicazione a detti quantitativi dei prezzi di ritiro fissati in conformità dell'articolo 12 e
— sia almeno uguale, per le diverse quote di quantitativi ritirati, alla percentuale del prezzo di ritiro prevista dal paragrafo 3, maggiorata di 2,5;
d) un prezzo di ritiro almeno uguale al prezzo di cui all'articolo 12 venga applicato per ciascuna categoria del prodotto interessato. Tuttavia l'organizzazione di produttori che, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, applichi il divieto di vendita per talune categorie di prodotti, non è tenuta ad applicare il prezzo di ritiro comunitario relativo a tali categorie di prodotti.
2.
La compensazione finanziaria è concessa soltanto se i prodotti ritirati dal mercato sono smerciati a fini diversi dal consumo umano o in condizioni tali da non rappresentare u ostacolo allo smercio normale dei prodotti di cui all'articolo 12.
Tuttavia, la compensazione non è concessa se i prodotti ritirati in una giornata non raggiungono un quantitativo o un valore minimo da stabilire.
3.
L'importo della compensazione finanziaria è uguale:
— all'85 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori interessata che non eccedono il 5 %,
— al 70 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori interessata superiori al 5 % e non superiori al 10 %,
— al 55 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori interessata superiori al 10 % e non superiori al 15 %,
— al 40 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori interessata superiori al 15 % e non superiori al 20 %,
— allo 0 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori interessata c eccedono il 20 %
dei quantitativi del prodotto considerato messi in vendita annualmente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1. I quantitativi ritirati dal mercato sono calcolati nella compensazione finanziaria nell'ordine cronologico del loro ritiro.
4.
La produzione dei membri di una organizzazione, ritirata dal mercato da quest'ultima o da un'altra organizzazione in applicazione dell'articolo 7, è presa in considerazione ai fini del calcolo dell'importo della compensazione finanziaria da concedere all'organizzazione alla quale appartengono i produttori in causa.
I quantitativi che beneficiano del premio di cui all'articolo 14 sono presi in considerazione sino a concorrenza dell'80 % del volume, ai fini calcolo della compensazione finanziaria.
5. Dall'importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini deversi dal consumo umano o dei proventi netti dello smercio dei prodotti destinati al consumo umano in conformità del paragrafo 2. Tale valore è fissato all'inizio della campagna di pesca; il suo livello è tuttavia modificato se sui mercati della Comunità sono constatate notevoli variazioni dei prezzi.
6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali d'applicazione del presente articolo.
7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo le procedure di cui all'articolo 33.
Art. 14
1. Taluni prodotti di cui all'allegato I, Parti A e D, ritirati dal mercato al prezzo di ritiro di cui all'articolo 12, beneficiano di un premio di riporto, a condizione che:
— siano stati apportati da un produttore aderente,
— rispondano a determinati requisiti in materia di qualità, dimensione e presentazione,
— subiscano una più delle operazioni di trasformazione di cui al paragrafo 5,
— rimangano all'ammasso per un periodo da determinare.
2.
Il premio è concesso soltanto per i quantitativi non eccedenti il 15 % del quantitativo del prodotto in causa messo in vendita annualmente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.
L'importo del premio non può superare l'importo delle spese tecniche di trasformazione e di ammasso nù eccedere il 50 % del prezzo di ritiro comunitario del prodotto fresco.
3. Per le sardine e acciughe pescate nelle zone mediterranee e destinate all'industria della trasformazione è concesso, a condizioni da determinare, un premio di riporto speciale per un periodo di quatro anni e decorrere dalla data d'entrata in vigore del regolamento d'applicazione di cui al paragrafo 6. Dei quantitativi che beneficiano di questo premio speciale non viene tenuto conto per il calcolo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 3.
4. Durante il periodo d'applicazione delle disposizioni previste dal paragrafo 3, ai prodotti ivi contemplati non sono concessi gli aiuti previsti dall'articolo 16.
5. Le operazioni di trasformazione di cui al presente articolo sono le seguenti:
a) - congelamento,
— salatura,
— essiccazione,
— in applicazione del paragrafo 3, fabbricazione di conserve di sardine e d'acciughe della voce 16.04 della tariffa doganale comune;
b) la filettatura o il taglio se accompagnati da una delle trasformati di cui lettera a).
6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo, in particolare il premio di riporto speciale di cui al paragrafo 3 nonchù l'elenco dei prodotti che, oltre alle sardine ed alle acciughe mediterranee, beneficiano di un premio di riporto.
7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33.
Art. 15
1. Per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II è fissato annualmente un prezzo di orientamento valido per la Comunità per tutto l'anno e determinato secondo l'articolo 10, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi constati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti o i gruppi di prodotti aventi le stesse caratteristiche considerate per la fissazione del prezzo di orientamento di cui al paragrafo 1.
3. Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 2 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali è commercializzata, per un determinato prodotto, una parte significativa della produzione comunitaria.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo e l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 3 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 33.
5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, fissa il prezzo d'orientamento di cui al paragrafo 1.
Art. 16
1. Qualora per i prodotti di origine comunitaria di cui all'allegato II e per uno dei mercati o dei porti rappresentativi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i corsi permangano inferiori all'85 % del prezzo di orientamento di cui all'articolo 15, paragrafo 1, per un periodo di tempo che riveli la tendenza allo svilupparsi di una perturbazione del mercato, possono essere accordati aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori, purchù i prodotti al momento della reimmissione nel circuito di commercializzazione rispondano alle esigenze delle norme di commercializzazione.
2. L'ammontare dell'aiuto all'ammasso privato non può superare l'ammontare delle spese tecniche di magazzinaggio e degli interessi.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo, ed in particolare l'ammontare e la durata degli aiuti accordati all'ammasso privato, nonchù le condizioni dell'ammasso, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33.
Art. 17
1. Per i tonni di cui all'allegato III, destinati all'industria conserviera, un'indennità di compensazione è accordata, se necessario, ai produttori di tonni della Comunità.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi medi mensili constatati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti di origine comunitaria di cui al paragrafo 1 e definiti nelle loro caratteristiche commerciali.
3. Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 2 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali è commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria di tonni.
4. Per i prodotti di cui paragrafo 1, è fissato un prezzo alla produzione comunitaria in base alla media dei prezzi rilevati nel corso delle ultime tre campagne di pesca precedenti la fissazione di tale prezzo sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi e per una parte significativa della produzione comunitaria, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali.
5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le norme generali per la concessione dell'indennità di cui al paragrafo 1 e fissa il prezzo alla produzione comunitaria di cui al paragrafo 4.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo, segnatamente la fissazione dei coefficienti correttivi applicabili alle varie specie, dimensioni e forme di presentazione del tonno, nonchù l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 3, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 33.
Art. 18
1. Se necessario, si concede un'indennità di compensazione ai produttori comunitari dei prodotti menzionati nell'allegato IV, parte A, punto 2.
2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le norme generali per la concessione dell'indennità di cui al paragrafo 1.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33.
Titolo IV. Regime degli scambi con i paesi terzi
Art. 19
1. La tariffa doganale comune è modificata in conformità dell'allegato VI.
2. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa comune e le norme particolari per la sua applicazione si applicano alla classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.
3. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate:
— la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale,
— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa.
4. Fino all'applicazione di un regime comunitario all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato IV, parte C, gli Stati membri possono mantenere nei confronti dei paesi terzi, per i prodotti in questione, le restrizioni quantitative applicabili all'entrata in vigore del presente regolamento.