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Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Testo in vigore al

Titolo I. Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione oppure nella forma dell'indennita' una volta tanto, la retribuzione annua contributiva, attribuita in conformita' alle vigenti disposizioni a ciascun iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti a) e b) definite dal commi seguenti.

2. La parte a) e' costituita:

  1. 1) dagli emolumenti contemplati dall'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dal comma secondo dell'articolo 16 della legge stessa e dal primo comma del successivo articolo 2 oppure, qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'articolo 17 della legge citata, nonche' dal comma primo e dal n. 1) del comma secondo del successivo articolo 2.

3. La parte b) e' costituita:

  1. 1) dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077;

  2. 2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;

  3. 3) dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione aggiuntiva prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610;

  4. 4) dai compensi mensili corrisposti ai segretari comunali e provinciali contemplati al n. 2) del secondo comma del successivo articolo 2.

4. Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.

5. Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonche' nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale e' disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza.4

6. Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1 gennaio 1958 oppure al 1 gennaio 1961, la retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente al 1 gennaio 1958 e' attribuita per un numero di anni solari pari agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La predetta retribuzione annua contributiva costante e' pari:

  1. 1) nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1 gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1 gennaio 1958 per il coefficiente della tabella E unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, corrispondente agli anni considerati utili nel senso suindicato;

  2. 2) nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1 gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 10 gennaio 1961, derivanti da, deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,693 e per il predetto coefficiente della tabella E;

  3. 3) nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1 gennaio 1958 e al 1 gennaio 1964, al piu' favorevole dei due prodotti dianzi indicati.

7. Le parti b) della retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.

Art. 2

1. Tra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla. Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e' da comprendere, con effetto dal 1 luglio 1965, l'indennita' integrativa speciale eventualmente concessa con l'estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, pero', ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000.

2. Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali riguardati dall'articolo 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono computabili con effetto dal 1 gennaio 1963:

  1. 1) gli assegni di cui alle leggi 28 febbraio 1963, n. 361 e 28 gennaio 1963, n. 20;

  2. 2) i compensi mensili previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, per i casi di segretari che prestino servizio nelle sedi di reggenza.

Art. 3

1. Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dall'articolo 1, il trattamento annuo diretto di quiescenza nella forma della pensione e' costituito:

  1. a) dalla quota di pensione determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato A della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

  2. b) dall'eventuale quota di pensione determinata sulle parti b) della retribuzione annua contributiva attribuite all'iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio con l'applicazione delle norme in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

2. Nel caso di periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione non superiore a cinque anni influente per il conseguimento del diritto a pensione, qualora il dipendente abbia goduto, per la parte a) definita all'articolo 1, di retribuzione inferiore a quella goduta alla data della precedente cessazione dal servizio, la determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) del comma primo si effettua prendendo a base, in luogo della retribuzione riferita alla data della definitiva cessazione, quella media computata sul triennio di servizio terminante con la parte del periodo sui detto che abbia determinato il raggiungimento della anzianita' minima richiesta per il diritto a pensione.

3. Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando l'aliquota indicata alla lettera a) di 0,02200 per ogni campagna.

4. Nel caso di pensione diretta di privilegio:

  1. 1) l'aliquota indicata alla lettera a) e' considerata con la maggiorazione di un decimo ed, in nessun caso, inferiore a 0,66667;

  2. 2) la quota di pensione prevista dalla lettera 5) e' maggiorata di un decimo.

5. Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) l'aliquota risultante dall'applicazione delle maggiorazioni previste dai commi terzo e quarto in nessun caso puo' essere considerata superiore ad 1.

Art. 4

1. Il trattamento di quiescenza risultante dall'applicazione dell'articolo 3 in nessun caso puo' essere inferiore a lire 208.000 annue lorde. L'eventuale integrazione e' attribuita alla quota di pensione riguardata dalla lettera b) del comma primo dell'articolo predetta.

Art. 5

1. Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennita' una volta tanto, nei casi previsti dall'articolo 28 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e' costituito:

  1. a) dalla quota di indennita' determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo indicato nell'allegato B della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

  2. b) dall'eventuale quota di indennita' che si ottiene moltiplicando la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'articolo 3 per il coefficiente fisso 7,85.

2. Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando il coefficiente moltiplicativo indicato alla lettera a) di 0,10000 per ogni campagna.

3. Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, l'indennita' una volta tanto e' pari alla meta' di quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti.3

Art. 6

1. Il trattamento diretto di quiescenza risultante dall'applicazione degli articoli 3 e 4, e' riversibile, con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, in base alle seguenti aliquote:

  1. 1) vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 70 per cento;

  2. 2) con tre orfani, l'80 per cento; con quattro o piu' orfani, il 90 per cento;

  3. 3) orfani soli: un orfano, il 40 per cento; due orfani, il 50 per cento; tre orfani, il 60 per cento; quattro o piu' orfani, il 70 per cento;

  4. 4) genitori: il 50 per cento;

  5. 5) collaterali: un fratello o una sorella, il 40 per cento; due o piu' fratelli o sorelle, il 50 per cento.

2. Rimangono ferme le norme concernenti la riversibilita' per i casi che diano luogo a pensione di privilegio.

Art. 7

1. Il trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita', risultante dall'applicazione dell'articolo precedente, in nessun caso puo' essere inferiore a lire 156.000 annue lorde.

Art. 8

1. In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7 e' dovuta l'indennita' integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

2. Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

3. A decorrere dal 1 luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni e' soppressa.

Art. 9

1. Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, i servizi ed i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza unicamente ai fini della determinazione della parte del trattamento stesso indicata alla lettera a) degli articoli 3 e 5.

2. Il contributo di riscatto e' determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato A della presente legge, nel caso di domanda presentata posteriormente al 30 giugno 1965.

3. I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano gia' utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo e' pari agli otto decimi di quello previsto al comma precedente. Le vigenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate anteriorinente al 1 luglio 1965.

Art. 10

1. Con effetto dal 1 luglio 1965, per quanto concerne la determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse pensioni indicate all'articolo 1, nonche' la determinazione degli anni e mesi utili ai fini della misura del trattamento di quiescenza, non trovano applicazione le norme contenute nei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, numero 379. Il servizio complessivo effettivamente reso dal 1 luglio 1965 fino alla data di cessazione e' computato, come utile, in anni e mesi interi, trascurando o calcolando per un mese la frazione di esso, a seconda che la frazione stessa non superi oppure superi i quindici giorni.

Art. 11

1. Le norme contenute nella legge 22 aprile 1964, n. 307, concernente la concessione di una indennita' una volta tanto, sono estese ai titolari di pensione della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Art. 12

1. A favore dei titolari di pensioni a carico delle Casse pensioni contemplate dall'articolo 1, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1964 al 30 giugno 1905, e' concesso un assegno annuo lordo. Tale assegno e' pagabile in 12 rate mensili anticipate ai titolari di pensione in atto all'inizio del mese ed e' computato prendendo a base il trattamento di pensione considerato con esclusione della rendita vitalizia costante e dell'indennita' integrativa speciale.

2. Per le pensioni dirette, l'assegno annuo lordo e' pari al 25 per cento del trattamento di cui al comma precedente per la parte di esso non eccedente lire 600.000 e al 20 per cento per l'eventuale parte residuale. In nessun caso l'assegno puo' essere inferiore a lire 104.000.

3. Per le pensioni indirette e di riversibilita' l'assegno annuo lordo e' determinato sulla corrispondente pensione diretta ed e' dovuto per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'articolo 6. in nessun caso, per le pensioni indirette e di riversibilita', l'assegno annuo puo' essere inferiore a lire 78.000.

4. L'assegno di cui ai commi precedenti non va considerato ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.

5. Ai titolari di piu' pensioni a carico delle Casse pensioni indicate al comma primo spetta un solo assegno nella misura che risulta piu' favorevole.

6. Nei casi di pensione ad onere ripartito tra le Casse pensioni indicate al comma primo ed Enti locali, la spesa per la corresponsione dell'assegno suindicato e' ripartita per quote proporzionali identiche a quelle attribuite per il riparto della pensione.

Art. 13

1. Le pensioni dirette, indirette e di riversibilita', corrisposte dalle Casse pensioni contemplate all'articolo 1, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1965, sono maggiorate, con effetto dalla data stessa, in base alle norme contenute nei seguenti commi.

2. Nel caso di pensione diretta, l'importo annuo del trattamento spettante al 30 giugno 1965, con esclusione della rendita vitalizia costante, dell'indennita' integrativa speciale e dell'assegno di cui all'articolo precedente, e' aumentato applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali di maggiorazione alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 320.000, per l'eccedenza fino a lire 450.000, per l'ulteriore eccedenza fino a lire 600.000 e per la parte residuale:

3. 40, 35, 30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 31 dicembre 1953;

4. 35, 30, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 31 dicembre 1953 al 31 dicembre 1957;

5. 30, 25, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965.

6. L'importo annuo lordo del nuovo trattamento diretto si ottiene aggiungendo lire 104.000 a quello risultante dall'applicazione delle suindicate maggiorazioni.

7. Nel caso di pensione indiretti o di riversibilita', si considera il corrispondente trattamento diretto e sull'importo annuo di esso si effettuano le operazioni indicate al comma secondo.

8. L'importo annuo lordo del nuovo trattamento indiretto o di riversibilita' si ottiene aggiungendo lire 78 mila a quello risultante dall'applicazione delle maggiorazioni suindicate e considerato, pero', per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'articolo 6.

9. Le norme contenute negli articoli 4, 7 e 8 trovano applicazione anche per le pensioni contemplate dal presente articolo.

10. Il trattamento di pensione spettante dal 1 luglio 1965 in nessun caso potra' essere inferiore a quello risultante in base alle norme preesistenti alla data suddetta e con la maggiorazione dell'assegno di cui all'articolo precedente.