Sez. L, Sentenza n. 4157 del 13/05/1997 (Rv. 504228 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Condizioni - Passaggio diretto da un'azienda ad un altra con costituzione di un nuovo rapporto - Computabilità del precedente periodo di servizio - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Il periodo minimo (di tredici settimane o di un trimestre) di lavoro retribuito, alla cui sussistenza (in concorso con altre condizioni) l'art. 8, comma primo, legge 5 novembre 1968 n. 1115 subordina il trattamento speciale di disoccupazione, deve essere computato senza tener conto - in caso di passaggio diretto da una azienda ad un'altra, che determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro previa estinzione di quello precedente - del periodo di servizio alle dipendenze del datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento.
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)