Sez. L, Sentenza n. 1542 del 07/03/1986 (Rv. 444913 - 01)
NOTARIATO - ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI NOTAI - CESSAZIONE - IN GENERE - INDENNITÀ DI CESSAZIONE - BENEFICIARI - ESCLUSIONE DEI FIGLI MAGGIORENNI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
NOTARIATO - ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI NOTAI - CESSAZIONE - IN GENERE - INDENNITÀ DI CESSAZIONE - BENEFICIARI - ESCLUSIONE DEI FIGLI MAGGIORENNI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'art. 12 del T.U. Approvato con d.m. 26 aprile 1948 (Disposizioni concernenti la concessione di pensioni, indennità ed assegni ai notai e alle loro famiglie), che, con disposizione non esorbitante dai limiti della potestà regolamentare delegata con il R.d.l. 27 maggio 1923 n. 1324 (convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473), istituì una indennità una tantum avente funzione integratrice della prestazione pensionistica, non è stato in alcun modo innovato dalla legge 3 agosto 1949 n. 577 né ha perduto la sua identità con l'inclusione nel T.U. Approvato con d.m. 10 novembre 1955, il cui art. 16, con disposizione sostanzialmente identica a quella del detto art. 12, stabilisce che "al notaio che cessa dall'Esercizio delle funzioni e, in Mancanza, al coniuge superstite o ai figli minori, qualora abbiano diritto a pensione, spetta altresì un'indennità di cessazione per una volta tanto". La disposizione in questione, che esclude dal novero dei beneficiari dell'indennità i figli maggiorenni del notaio, non è in contrasto né con il preteso carattere "corrispettivo" delle prestazioni previdenziali né con alcun principio costituzionale o generale dell'ordinamento - che vieti in materia previdenziale un trattamento differenziato dei figli maggiorenni e minorenni del diretto avente diritto - restando al suo riguardo esclusa ogni necessità o possibilità di applicazione analogica di altre norme, quali l'art. 2122 cod. civ. o le norme concernenti la buonuscita degli statali. (V 855/74, mass n 368750).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2122 CORTE COST., Preleggi art. 12, Regio Decr. Legge 27/05/1923 num. 1324 art. 3 CORTE COST., Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST., DM 26/04/1948 art. 12, Legge 03/08/1949 num. 577 art. 13, DM 10/11/1955 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)