Regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione del 7 maggio 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/20012, in particolare l'articolo 20,
Con il regolamento (CE) n. 216/2001 il Consiglio ha modificato il regime di importazione delle banane istituito dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93. In particolare ha aperto un contingente tariffario autonomo C di 850000 t, al dazio doganale di 300 EUR/t, in aggiunta al contingente tariffario di 2200000 t consolidato presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e al contingente addizionale di 353000 t. È necessario adottare le disposizioni necessarie per l'attuazione di tale regime, comprese le misure transitorie motivate dall'entrata in vigore del presente regolamento il 1o luglio 2001, nonché le disposizioni relative alle importazioni al tasso della tariffa doganale comune.
In applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 404/93, in assenza di accordo tra le parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane non è necessario procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari "A" e "B" tra i paesi fornitori.
A norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 404/93 la gestione dei contingenti tariffari può essere espletata applicando il metodo che tiene conto delle correnti di scambio tradizionali (metodo detto degli operatori "tradizionali/nuovi arrivati") oppure altri metodi. Per l'attuazione del nuovo regime a partire dal secondo semestre del 2001 appare opportuno dare accesso ai contingenti tariffari agli operatori tradizionali che abbiano provveduto a spese loro, nel corso di un determinato periodo di riferimento, all'acquisto del prodotto fresco presso i produttori dei paesi terzi oppure alla produzione, alla spedizione e allo scaricamento dei prodotti sul territorio doganale della Comunità. Nel quadro del presente regolamento tali attività sono definite "importazioni primarie".
Appare opportuno adottare una definizione uniforme degli operatori tradizionali per tutti i contingenti tariffari e stabilire i rispettivi quantitativi di riferimento alle stesse condizioni, ma distinguendo tra gli operatori hanno approvvigionato il mercato comunitario con banane orginarie dei paesi terzi non ACP oppure con banane ACP non tradizionali, oppure che vi abbiano provveduto con banane ACP tradizionali, nel corso del periodo di riferimento, ai sensi delle definizioni figuranti nell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93 in vigore prima dell'ultima modifica apportatavi dal regolamento (CE) n. 216/2001.
Ai fini della definizione delle categorie di operatori e la fissazione dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali è opportuno prendere in considerazione quale periodo di riferimento il triennio 1994-1996, che è l'ultimo triennio per il quale la Commissione dispone di dati sufficientemente verificati in merito alle importazioni primarie. La scelta di tale periodo permette di risolvere un'annosa controversia con alcuni partner commerciali della Comunità. Alla luce dei dati disponibili su cui si è basata la gestione dei contingenti aperti nel 1998 non è necessario richiedere la registrazione degli operatori tradizionali.
È necessario riservare una parte dei contingenti tariffari agli operatori non tradizionali. Tale parte deve permettere agli operatori che non hanno mai realizzato in precedenza importazioni primarie, nel corso del periodo di riferimento, di proseguire l'attività commerciale e di adeguarsi alle nuove disposizioni, nonché permettere a nuovi operatori di avviare un'attività di importazione in questo settore, favorendo in questo modo una sana concorrenza.
L'esperienza acquisita nel corso di vari anni di applicazione del regime comunitario di importazione delle banane induce a rafforzare i criteri definiti per gli operatori non tradizionali e per l'ammissibilità di nuovi operatori, in modo da evitare la registrazione di semplici agenti prestanome e la concessione di assegnazioni per domande artificiose o meramente speculative; in particolare appare opportuno esigere un'esperienza minima nel commercio di importazione di banane fresche. Per evitare inoltre che vengano presentate domande di assegnazioni annue soproporzionate rispetto alle capacità effettive degli operatori, alle quali non farebbero seguito domande di titoli di importazione per quantitativi corrispondenti, è opportuno subordinare la presentazione della domanda di assegnazione annua alla costituzione di una cauzione che sostituisce la cauzione relativa al titolo d'importazione. Tale cauzione deve essere svincolata immediatamente in proporzione ai quantitativi per i quali l'operatore utilizza effettivamente la propria assegnazione annua e fornisce la prova di aver provveduto alla spedizione e allo scaricamento delle merci nella Comunità, nonché all'immissione in libera pratica, per proprio conto. Nello stesso intento occorre subordinare la concessione di un'assegnazione, negli anni successivi, ad un utilizzazione minima dell'assegnazione annua precedente.
È opportuno rammentare che gli operatori hanno la possibilità, secondo il caso, di realizzare fusioni o di costituire associazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle legislazioni nazionali, per soddisfare gli obblighi ed esercitare i diritti conferiti dal presente regolamento.
È opportuno adottare disposizioni per la registrazione degli operatori non tradizionali e la determinazione della loro assegnazione annua, indicare le verifiche e i controlli che incombono alle autorità nazionali competenti e precisare le conseguenze in caso di inosservanza di determinati obblighi, in particolare per quanto riguarda le registrazioni e le dichiarazioni per l'ottenimento delle assegnazioni nell'ambito del regime di importazione.
Per l'attuazione del regime dei contingenti tariffari il 1o luglio 2001, è opportuno mantenere gli strumenti di gestione periodica istituiti dal regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime di importazione delle banane nella Comunità3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/20004, adattandone le modalità, per quanto necessario. Ciò riguarda soprattutto la fissazione di quantitativi indicativi per i primi tre trimestri, la fissazione di massimali per le domande individuali, la periodicità della presentazione delle domande di titoli e del loro rilascio, nonché l'emissione di titoli di riassegnazione dei quantitativi non utilizzati. Tuttavia, la gestione separata dei contingenti tariffari A e B, da un lato e, dall'altro, del contingente C, per quanto riguarda la parte assegnata agli operatori tradizionali, presuppone che questi ultimi operatori possano presentare domande di titoli solo nell'ambito del contingente tariffario per il quale è stata loro concessa e notificata una quantità di riferimento.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CEE) n. 404/93, occorre definire gli elementi costitutivi del bilancio della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni che deve essere elaborato prima di aumentare il contingente autonomo, in caso di aumento della domanda o di circostanze eccezionali che pregiudichino l'approvvigionamento del mercato comunitario.
Salvo deroghe esplicite, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 369/20016. In applicazione dell'articolo 9 del citato regolamento, i diritti derivanti dai titoli possono essere trasferiti dal titolare, durante il periodo di validità degli stessi, una sola volta per titolo o relativo estratto.
Occorre precisare le condizioni del suddetto trasferimento dei titoli, tenendo conto della definizione delle categorie di operatori contenuta nel presente regolamento. La cessione limitata ad un solo cessionario per titolo o estratto di titolo favorisce l'evoluzione dei rapporti commerciali tra i diversi operatori registrati. Tuttavia per non suscitare la creazione di rapporti artificiosi o speculativi, né turbare i normali rapporti commerciali è opportuno vietare il trasferimento da parte degli operatori non tradizionali a favore degli operatori tradizionali.
È opportuno precisare tutte le comunicazioni necessarie tra gli operatori, gli Stati membri e la Commissione per l'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei quantitativi di riferimento e delle assegnazioni degli operatori, la gestione periodica dei contingenti tariffari e il controllo del mercato.
Quale misura transitoria necessaria per l'applicazione del nuovo regime a decorrere dal 1o luglio 2001, è opportuno anzitutto prevedere una deroga alle disposizioni amministrative concernenti il calendario di registrazione degli operatori non tradizionali e la trasmissione alle autorità nazionali competenti dei documenti giustificativi relativi alla registrazione.
In secondo luogo occorre fissare i quantitativi che possono essere importati nel terzo trimestre 2001 nell'ambito dei contingenti tariffari, fissare il massimale delle domande individuali di titoli degli operatori, nonché un calendario rigoroso per l'inoltro delle domande.
Le modificazioni del regime di importazione delle banane nella Comunità introdotte dal presente regolamento relative alle definizioni degli operatori non tradizionali, esigono verifiche e controlli delle autorità nazionali competenti in cooperazione con la Commissione. Tali operazioni possono eventualmente portare a rettifiche delle assegnazioni concesse agli operatori. Ne deriva, in particolare, che gli operatori non possono considerare tali assegnazioni come diritti acquisiti né costituire aspettative legittime.
È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2362/98.
In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 395/2001 della Commissione7 il regolamento (CE) n. 216/2001 si applica a partire dal 1o luglio 2001. Per permettere agli operatori di beneficiare a partire da tale data delle norme ivi previste è opportuno adottare misure transitorie che permettano agli Stati membri e alla Commissione di disporre degli elementi necessari per garantire che i titoli possano essere utilizzati a partire dal 1o luglio 2001.
Il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato entro il termine previsto dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo 1. Disposizioni introduttive
Art. 1
Il presente regolamento detta le modalità del regime d'importazione delle banane, sia per le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93, sia per le importazioni al di fuori di tale ambito.
Art. 2
I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono aperti secondo la ripartizione seguente:
a) 83 % agli operatori tradizionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;
b) 17 % agli operatori non tradizionali ai sensi dell'articolo 6.
Titolo II. Gestione dei contingenti tariffari
Capo 1. Definizione degli operatori
Art. 3
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1.
"operatore tradizionale" l'agente economico, persona fisica o giuridica, agente individuale o associazione, stabilito nella Comunità nel periodo che determina il suo quantitativo di riferimento, il quale ha acquistato per proprio conto un quantitativo minimo di banane originarie dei paesi terzi presso i produttori, od eventualmente ha realizzato per proprio conto la produzione e quindi la spedizione e la vendita nella Comunità.
L'operazione di cui al primo comma è denominata in appresso "importazione primaria".
Il quantitativo minimo di cui al primo comma è di 250 tonnellate realizzate in uno qualsiasi degli anni del periodo di riferimento. Il quantitativo minimo è di 20 tonnellate se la commercializzazione o l'importazione riguardano unicamente banane di lunghezza inferiore o uguale a 10 cm;
2. "operatore tradizionale A/B" l'operatore tradizionale che ha effettuato importazioni primarie per il quantitativo minimo di "banane di Stati terzi" e/o di "banane ACP non tradizionali" ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93 nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1637/988;
3. "operatore tradizionale C" l'operatore tradizionale che ha effettuato importazioni primarie per il quantitativo minimo di "banane ACP tradizionali" ai sensi della definizione di cui al succitato articolo 16 nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1637/98.
Art. 4
1. Il quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale A/B è fissato, su semplice richiesta scritta dell'operatore presentata entro l'11 maggio 2001, in base alla media delle importazioni primarie di banane di Stati terzi e/o di banane ACP non tradizionali realizzate negli anni 1994, 1995 e 1996, prese in considerazione nell'anno 1998 ai fini della gestione del contingente tariffario di importazione di banane originarie dei paesi terzi e dei quantitativi di banane ACP non tradizionali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 404/93, applicabili nel 1998 alla categoria di operatori di cui al paragrafo 1, lettera a), dello stesso articolo.
2. Il quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale C è fissato, su semplice richiesta scritta dell'operatore presentata entro l'11 maggio 2001, in base alla media delle importazioni primarie di banane ACP tradizionali realizzate negli anni 1994, 1995 e 1996 nel quadro dei quantitativi di banane ACP tradizionali per l'anno 1998.
3. Gli operatori nati dalla fusione di operatori tradizionali, aventi ciascuno diritti in virtù del presente regolamento, beneficiano degli stessi diritti degli operatori iniziali.
Art. 5
1. Entro il 15 maggio 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione il totale dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.
2. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 1 e in funzione dei quantitativi disponibili dei contingenti tariffari A/B e C, la Commissione fissa, se del caso, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore.
3. In caso di applicazione del paragrafo 2, entro il 7 giugno 2001 le autorità competenti notificano a ciascun operatore il quantitativo di riferimento assegnatogli, adeguato mediante l'applicazione del suddetto coefficiente.
4.
Nell'allegato figura l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati.
Sezione II: "Operatori non tradizionali"
Art. 6
Ai fini del presente regolamento s'intende per "operatore non tradizionale" l'agente economico stabilito nella Comunità al momento della sua registrazione, il quale:
a) abbia esercitato per conto proprio e a titolo autonomo, durante uno dei due anni immediatamente precedenti l'anno per il quale è chiesta la registrazione, un'attività commerciale di importazione nella Comunità di banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19;
b) abbia realizzato, nell'ambito di tale attività, importazioni per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a 1200000 EUR nel periodo indicato alla lettera a);
c) non disponga di un quantitativo di riferimento come operatore tradizionale nel quadro del contingente tariffario per il quale chiede la registrazione in applicazione dell'articolo 7 e non sia una persona fisica o giuridica legata ad un operatore tradizionale ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione9.
Art. 7
1.
Un operatore può essere registrato in un solo Stato membro di sua scelta come operatore non tradizionale per il contingente tariffario A/B e/o il contingente tariffario C.
Un operatore tradizionale per un contingente tariffario può essere registrato come operatore non tradizionale nell'ambito del contingente tariffario per il quale non dispone di un quantitativo di riferimento.
Tuttavia, un operatore tradizionale C può essere registrato come operatore non tradizionale per il contingente tariffario A/B soltanto se fornisce la prova che ha realizzato nel periodo indicato un'attività di importazione di banane di Stati terzi e/o di banane ACP non tradizionali per il valore dichiarato in dogana di cui all'articolo 6, lettera b).
2. Ai fini della registrazione, l'operatore trasmette alle autorità competenti figuranti nell'allegato i seguenti documenti giustificativi:
a) prova dell'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o prove alternative accettate dalle medesime autorità; e
b) prove della realizzazione di importazioni di banane, mediante la presentazione dei titoli d'importazione utilizzati o, qualora l'importazione o l'esportazione non siano soggette alla presentazione di un titolo, mediante la presentazione dei documenti doganali appropriati; e
c) copia di un attestato di un perito contabile indipendente giurato che certifichi la realizzazione di importazioni per il valore indicato all'articolo 6, lettera b), o copia delle corrispondenti dichiarazioni in dogana vistate dalle autorità doganali.
3. Le domande di registrazione sono presentate ogni anno anteriormente al 1o ottobre.
4.
Per ottenere il rinnovo della registrazione, l'operatore deve fornire alle autorità competenti la prova che ha effettivament e importato, per proprio conto, almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli per l'anno in corso. Per il rinnovo della registrazione per l'anno 2002, tale percentuale è portata al 30 %.
La domanda di rinnovo, inoltrata ogni anno anteriormente al 1o ottobre, è accompagnata da una copia dei titoli d'importazione utilizzati e dalla prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione, nonché da copia del titolo o dei titoli d'importazione rilasciati per il trimestre in corso.
5.
Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, anteriormente al 10 ottobre, l'elenco degli operatori che hanno presentato una domanda di registrazione e di rinnovo della registrazione nonché, per i casi di rinnovo, il numero dei titoli, ed eventualmente dei relativi estratti, utilizzati e rilasciati.
Se necessario, la Commissione comunica tali elenchi agli altri Stati membri per individuare o prevenire dichiarazioni abusive degli operatori.
La Commissione può procedere alla pubblicazione di taluni elementi delle comunicazioni degli Stati membri.
Art. 8
1. Contestualmente alla domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione, gli operatori interessati presentano una domanda di assegnazione annua. La domanda è ammissibile alle seguenti condizioni:
a) indica un quantitativo non superiore al 12,5 % del quantitativo globale assegnato annualmente agli operatori non tradizionali; e
b) è corredata della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di 150 EUR/t per il quantitativo richiesto, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione10.
2.
La cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata progressivamente, in proporzione ai quantitativi effettivamente importati, per i quali l'operatore fornisce le prove della spedizione e dello scaricamento sul territorio doganale della Comunità, per proprio conto. Nei casi di forza maggiore la cauzione non viene incamerata.
Le prove della spedizione sono costituite dalla presentazione di esemplari della polizza di carico e della nota di carico della nave o eventualmente del documento di trasporto per via terrestre o aerea, compilati a nome dell'operatore, per i quantitativi effettivamente importati.
Le prove dell'effettiva importazione sono costituite dalla presentazione di una copia dei titoli d'importazione utilizzati e della prova di pagamento dei dazi doganali applicabili.
Art. 9
1. Le autorità competenti trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 10 ottobre, un elenco degli operatori non tradizionali registrati, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'assegnazione annua richiesta.
2.
Qualora, per un determinato contingente tariffario A/B o C, il quantitativo totale delle assegnazioni richieste sia superiore al quantitativo disponibile per gli operatori non tradizionali, la Commissione fissa senza indugio la percentuale di riduzione da applicare a ciascuna domanda di assegnazione.
Se a seguito dell'applicazione del primo comma l'assegnazione annua dell'operatore è inferiore al quantitativo richiesto, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è immediatamente svincolata proporzionalmente alla riduzione accertata.
3. Entro il 15 novembre, le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono e notificano ad ogni operatore non tradizionale il quantitativo assegnatogli per l'anno successivo.
Art. 10
1.
Gli Stati membri controllano il rispetto delle disposizioni della presente sezione.
Essi verificano in special modo se gli operatori esercitano un'attività d'importazione nella Comunità nel settore indicato all'articolo 6, per proprio conto, come entità economica autonoma in termini di direzione, personale e funzionamento. Qualora vi sia motivo di dubitare del rispetto di dette condizioni, la ricevibilità delle domande di registrazione e di assegnazione annua è subordinata alla presentazione, da parte dell'operatore, di prove ritenute soddisfacenti dall'autorità nazionale competente.
2. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano tutte le informazioni utili per l'applicazione del presente articolo.
Art. 11
1.
Le autorità nazionali competenti registrano, a loro richiesta, come operatori non tradizionali gli agenti economici, persone fisiche o giuridiche, a titolo individuale o facenti parte di associazioni costituite conformemente alla rispettiva normativa nazionale che disciplina l'esercizio delle attività economiche in oggetto, i quali soddisfano le disposizioni del presente regolamento.
Un'associazione può essere registrata come operatore non tradizionale se tutti i membri che la compongono soddisfano le disposizioni del presente regolamento. L'associazione subentra a ciascuno dei membri nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi.
2. Gli operatori nati dalla fusione di operatori non tradizionali, aventi ciascuno diritti derivanti dal presente regolamento, beneficiano degli stessi diritti degli operatori iniziali.
Art. 12
1. La mancata osservanza dell'obbligo di registrazione in un solo Stato membro implica, per gli operatori non tradizionali, l'irricevibilità di tutte le domande di registrazione presentate, nonché l'annullamento dell'assegnazione annua eventualmente già concessa. Tale inadempienza implica inoltre il divieto di presentare nuove domande durante l'anno successivo alla constatazione dell'irregolarità.
2.
Manovre o prove fraudolente, volte ad ottenere una registrazione o un'assegnazione ingiustificate, annullano la registrazione o l'assegnazione, fatta salva l'applicazione delle pertinenti leggi nazionali. In questi casi, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), viene interamente incamerata.
In simili casi, inoltre, l'operatore non può presentare una domanda di nuova registrazione in alcuno Stato membro nei due anni successivi all'anno in cui viene constatata l'irregolarità.