Sez. 5 - , Ordinanza n. 8886 del 31/03/2021 (Rv. 661048 - 02)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI | Responsabilità dei liquidatori ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito temporale - Biennio d’imposta anteriore alla liquidazione - Periodo di imposta - Determinazione - Art. 4, d.P.R. n. 598 del 1973 - Rilevanza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI
La responsabilità dei liquidatori prevista dall'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 è circoscritta alle azioni liquidatorie o distrattive compiute nel biennio d'imposta anteriore alla messa in liquidazione della società, essendo il "periodo di imposta" costituito, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 598 del 1973 ("ratione temporis" applicabile), dall'anno solare nella sua interezza, in difetto dell'allegazione di una diversa durata dell'esercizio o periodo di gestione determinata dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)