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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8886 del 31/03/2021 (Rv. 661048 - 02)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI | Responsabilità dei liquidatori ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito temporale - Biennio d’imposta anteriore alla liquidazione - Periodo di imposta - Determinazione - Art. 4, d.P.R. n. 598 del 1973 - Rilevanza.
Stato
decisa il 2021-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661048-02

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI

La responsabilità dei liquidatori prevista dall'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 è circoscritta alle azioni liquidatorie o distrattive compiute nel biennio d'imposta anteriore alla messa in liquidazione della società, essendo il "periodo di imposta" costituito, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 598 del 1973 ("ratione temporis" applicabile), dall'anno solare nella sua interezza, in difetto dell'allegazione di una diversa durata dell'esercizio o periodo di gestione determinata dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)