Sez. L, Sentenza n. 21490 del 22/10/2015 (Rv. 637496 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Impugnativa della sospensione cautelare dal servizio - Rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012 - Inapplicabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012, si applica all'impugnativa di licenziamento e non all'impugnativa della sospensione cautelare dal servizio, trattandosi di nuova e speciale procedura espressamente finalizzata all'accelerazione del tempi del processo che abbia ad oggetto la reintegrazione e, più in generale, l'accesso alle tutele di cui all'art. 18 st.lav.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)