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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 168 del 2016

Decisione
decisa il 2016-05-03, depositata il 2016-07-13
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:168
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 38964

  • Impiego pubblico
  • Processo di mobilità e di stabilizzazione del personale delle Province
  • Ricorso della Regione Veneto
  • Atto introduttivo privo di specifiche censure
  • Motivazione addotta solo in successive memorie
  • Tardività
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, 118, 119, commi primo, secondo e quarto, e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernenti il processo di mobilità e di stabilizzazione del personale delle Province. La ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura al momento della presentazione del ricorso, motivando l'impugnativa solo con memorie successive; in esse, peraltro, ha prospettato un nesso di conseguenzialità logico giuridica con la disposizione di cui al precedente comma 421, in tema di riduzione forzosa della dotazione organica delle Province, il cui esame ha comunque superato il vaglio di costituzionalità. Sulla legittimità costituzionale della norma legata da un nesso di conseguenzialità logico giuridica con la disposizione impugnata, v. la citata sentenza n. 159/2016.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, depositato il 9 marzo 2015 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe resistito dal Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione Veneto ha impugnato - per sospetto contrasto con gli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 della Costituzione - varie disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), tra le quali, per quanto qui rileva, quelle di cui ai commi 425 e 426 del suo articolo 1.
punto 2
Considerato che, con riguardo alle due suddette disposizioni, concernenti il processo di mobilità e di stabilizzazione del personale delle Province, la ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, non ha formulato alcuna specifica censura e, solo con successive memorie, ne ha tardivamente - e quindi inammissibilmente - motivato l'impugnativa in ragione di un loro prospettato «nesso di "conseguenzialità logico giuridica"» con la disposizione di cui al precedente comma 421, in tema di riduzione forzosa della dotazione organica delle Province: disposizione, quest'ultima, il cui esame, riservato a distinta pronuncia, ha superato, comunque, il vaglio di costituzionalità (sentenza n. 159 del 2016); che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge n. 190 del 2014 è, pertanto, manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Carmelinda MORANO, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016. Il Cancelliere F.to: Carmelinda MORANO

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