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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2963 del 01/02/2023 (Rv. 666852 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezioni in senso lato - Rilevabilità d’ufficio anche in appello - Condizioni - Fatti posti a fondamento dell'eccezione - Rituale acquisizione probatoria - Necessità - Ammissibilità di nuove prove - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666852-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di

iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU.

Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)