Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2963 del 01/02/2023 (Rv. 666852 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezioni in senso lato - Rilevabilità d’ufficio anche in appello - Condizioni - Fatti posti a fondamento dell'eccezione - Rituale acquisizione probatoria - Necessità - Ammissibilità di nuove prove - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di
iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)