Sez. 1, Sentenza n. 9606 del 25/09/1998 (Rv. 519167 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI | Frequentazione del genitore non affidatario - Stato di tossicodipendenza del medesimo - Rilevanza di per sè ostativa - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Lo stato di tossicodipendenza del genitore non affidatario non può rivelarsi - di per sè - ostativo al riconoscimento - al medesimo - del diritto di tenere con sè il minore in tempi stabiliti, non potendosi per ciò solo negare, al genitore non affidatario, di conservare e rafforzare i rapporti affettivi con il figlio, nonché di seguire - al tempo stesso - la sua crescita, la sua educazione e la sua vita, qualora risulti accertata l'utilità di tali rapporti per il minore medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)