Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 05/02/1982 Ud. (dep. 04/06/1982) Rv. 154098 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - ESTREMI - CONTRIBUTO PSICOLOGICO - SUFFICIENZA.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - ESTREMI - CONTRIBUTO PSICOLOGICO - SUFFICIENZA.*
L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato non consiste soltanto nella partecipazione alla esecuzione del reato ma è anche rappresentata da qualsiasi contributo, sia esso materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutte o anche soltanto ad alcune delle varie fasi di ideazione organizzazione ed esecuzione dell'Azione criminosa, pur se sotto l'aspetto della Determinazione o del rafforzamento del proposito criminoso e sempre che non si limiti ad un semplice atteggiamento passivo, come la mera connivenza, la inerte adesione morale o la semplice presenza, che non comportano partecipazione al reato. (Conf mass n 144473; (Conf mass n 143973).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)