Sez. 2, Sentenza n. 21114 del 16/09/2013 (Rv. 627828 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Valutazione di corrispondenza all'originale - Produzione dell'originale o dimostrazione della relativa perdita incolpevole - Necessità - Eccezioni in tema di negozi formali - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Il principio per cui la valutazione della corrispondenza di una copia all'originale è subordinata alla produzione di quest'ultimo o alla dimostrazione della sua perdita incolpevole non può trovare eccezioni (neppure, come nella specie, valorizzando la testimonianza del notaio che predispose l'originale) laddove il negozio, che si ponga come falsamente rappresentato dalla copia prodotta, debba assumere la forma scritta "ad substantiam", pervenendosi, altrimenti, alla sostanziale vanificazione dell'imposizione di tale forma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)