Sez. U, Ordinanza n. 14848 del 02/11/2001 (Rv. 551860 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Limiti - Provvedimento cautelare - Conferma in sede di reclamo - Conseguenze - Regolamento di giurisdizione proposto avverso la conferma del provvedimento interinale - Inammissibilità - Regolamento di giurisdizione riferito alla domanda introduttiva del giudizio di merito - Legittimità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso il provvedimento cautelare confermato in sede di reclamo deve dichiararsi inammissibile, mentre del tutto legittima risulta la proposizione del regolamento medesimo se riferibile esclusivamente alla domanda introduttiva del giudizio di merito, poiché l'emanazione di un provvedimento interinale, ancorché definitivo, non preclude la proponibilità del regolamento "de quo", non essendo ancora intervenuta una "decisione nel giudizio (di merito) di primo grado".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)