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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 10 del 1972

Decisione
decisa il 1972-01-25, depositata il 1972-01-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:10
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 5879

  • Referendum abrogativo
  • Giudizio di ammissibilità della richiesta
  • Soggetti legittimati a depositare memorie
  • Promotori e governo
  • Memorie di altri
  • Irricevibilità. (legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 33).
Leggi la massima
Dinanzi alla Corte costituzionale che decide della ammissibilità del referendum possono depositare memorie soltanto i promotori del referendum ed il governo: gli uni come portatori della volontà di coloro che hanno sottoscrtto la relativa istanza, l'altro per assicurare le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio.

Norme impugnate

  • art. 33 legge 25 maggio 1970, n. 352

Massima n. 5880

  • Referendum abrogativo
  • Giudizio di ammissibilità
  • Preliminare accertamento da parte della corte costituzionale di essere stata legittimamente investita del giudizio.
Leggi la massima
Il potere-dovere di esercitare la competenza prevista dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1 nasce, per la Corte costituzionale, unicamente dalla ordinanza emessa dall'Ufficio centrale per il Referendum, costituito presso la Corte suprema di Cassazione. Soltanto dalla motivazione di tale ordinanza la Corte può desumere il modo di svolgimento delle operazioni commesse all'Ufficio sopra indicato.

Norme impugnate

  • art. 2 legge 11 marzo 1953, n. 1

Massima n. 5881

  • Referendum abrogativo
  • Oggetto
  • Legge 1 dicembre 1970, n. 898
  • Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
  • Non rientra tra le materie escluse dall'art. 75 secondo comma, della costituzione
  • Ammissibilità della richiesta. (legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 2; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 33, quarto comma).
Leggi la massima
Alla Corte costituzionale, in sede di giudizio sulla ammissibilità del referendum, resta affidato soltanto il compito di verificare se la richiesta di cui si tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare. Il referendum riguardante la disciplina dei casi di scioglimento dei matrimoni non concerne materia rientrante fra quelle eccettuate dalla Costituzione.

Norme impugnate

  • legge 1 dicembre 1970, n. 898

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio". Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1972 il Giudice relatore Michele Fragali.
Con ordinanza del 6 dicembre 1971, depositata il 9 successivo, l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta di votazione popolare per l'abrogazione totale della legge 1 dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, presentata il 19 giugno 1971 dal prof. Sergio Cotta, dall'ing. Francesco Guerrieri, dal prof. Gabrio Lombardi e dal prof. Tommaso Mauro, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione: l'Ufficio non procedette oltre alle operazioni di sua competenza, dopo aver accertato la validità di 642.205 sottoscrizioni. Il Presidente di questa Corte ha fissato per le deliberazioni conseguenziali il giorno 11 gennaio 1972. Hanno presentato memorie la Lega italiana per il divorzio ed i promotori del referendum. :
punto 1
Deve dichiararsi irricevibile la memoria prodotta dalla Lega italiana per il divorzio: il terzo comma dell'art. 33 legge 25 maggio 1970, n. 352, permette di depositarne soltanto ai promotori del referendum e al Governo: gli uni come portatori della volontà di coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza, l'altro quale rappresentante dello Stato nella sua unità, per assicurare, attraverso tale disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio.
punto 2
In via preliminare dev'essere accertato che questa Corte sia stata legittimamente investita del giudizio sull'ammissibilità del referendum. È dall'ordinanza emessa dall'Ufficio centrale suddetto che nasce per la Corte il potere-dovere di esercitare la competenza prevista dall'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; e soltanto dalla motivazione di tale ordinanza la Corte può desumere il modo di svolgimento delle operazioni commesse all'Ufficio menzionato. Dall'ordinanza stessa risulta che l'Ufficio ha dichiarato conforme a legge la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in riferimento alla quale il relativo procedimento era stato promosso, dopo aver insindacabilmente accertato il deposito di firme valide per un numero superiore a quello di 500.000, prescritto dall'art. 75, primo comma, della Costituzione.
punto 3
Constatato ciò, a questa Corte, nella sede attuale, resta affidato soltanto il compito di verificare se la richiesta di referendum di cui si tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare: l'art. 2, primo comma, della citata legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e l'art. 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, danno questo limitato oggetto al giudizio che deve seguire all'ordinanza dell'Ufficio centrale. Il secondo comma del menzionato art. 75 della Costituzione fa divieto di sottoporre a votazione popolare le leggi concernenti materie tributarie e di bilancio, amnistia ed indulto, autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Ora, la domanda di referendum di cui si tratta riguarda la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; ed è perciò evidente che la legge a cui il referendum si riferisce, nel suo complesso e nelle singole sue disposizioni, non concerne materia rientrante tra quelle eccettuate dalla Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum presentata il 19 giugno 1971 dalle persone sopra indicate, per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dal titolo "Discilina dei casi di scioglimento del matrimonio", dichiarata conforme a legge dall'ordinanza sopra citata. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze