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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 92 del 1998

Decisione
decisa il 1998-03-25, depositata il 1998-04-01
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:92
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23898

  • Imposte e tasse in genere
  • IRPEF
  • Determinazione del reddito di una impresa minore
  • Asserito obbligo per il contribuente di dichiarare un reddito minimo in misura predeterminata dal legislatore
  • Dedotta violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
  • Questione già dichiarata non fondata
  • Asserita violazione, altresì dell'art. 76 Cost.
  • Parametro inconferente
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 384 del 1997, nella quale la Corte ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle norme impugnate, da un lato evidenziando che il ricorso a presunzioni in materia tributaria è generalmente ammesso e che, nella specie, la presunzione prevista dalla legge riguarda solo i coefficienti di redditività sulle somme effettivamente ricavate; dall'altro sottolineando che la decisione di fare ricorso al sistema della contabilità semplificata è frutto di una libera scelta operata dal contribuente, il quale deve conseguentemente valutarne la convenienza. Inoltre, il parametro di cui all'art. 76 Cost. è inconferente, poiché la legge di delega al Governo per la riforma tributaria prevede espressamente il ricorso a meccanismi di contabilità semplificata per le imprese minori. - Cfr. S. n. 137/1997 e O. n. 393/1997. red.: G. Leo

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79, comma 6, ed 80 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 16 febbraio 1996 dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara sul ricorso proposto da D'Archivio Dante contro l'Ufficio delle imposte dirette di Pescara iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso;
punto 1
Ritenuto che nel corso di una controversia tributaria la Commissione tributaria di primo grado di Pescara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, comma 6, ed 80 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); che a parere del giudice rimettente le norme impugnate, con l'imporre al contribuente che si vale del regime della contabilità semplificata l'obbligo di dichiarare un reddito minimo pur in presenza di una perdita di esercizio, vengono ad introdurre un meccanismo di determinazione automatica del reddito in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega, così ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale non si è costituita la parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
punto 2
Considerato che la doglianza prospettata dal giudice a quo si concretizza nel fatto che l'obbligo imposto al contribuente di dichiarare un reddito minimo in misura predeterminata non offrirebbe al medesimo la possibilità di fornire la prova contraria, e ciò soprattutto in presenza di una perdita di esercizio; che tale questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 384 del 1997; che nella citata decisione la Corte ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle norme impugnate, da un lato evidenziando che il ricorso a presunzioni in materia tributaria è generalmente ammesso (sentenza n. 137 del 1997) e che nella specie la presunzione prevista dalla legge riguarda solo i coefficienti di redditività sulle somme effettivamente ricavate; dall'altro lato sottolineando che la decisione di fare ricorso al sistema della contabilità semplificata è frutto di una libera scelta operata dal contribuente, il quale deve conseguentemente valutarne la convenienza (v. pure l'ordinanza n. 393 del 1997); che l'ordinanza di rimessione della Commissione tributaria di Pescara non introduce nuovi elementi di valutazione in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione; che l'ulteriore parametro di cui all'art. 76 della Costituzione è inconferente, poiché la legge di delega al Governo per la riforma tributaria espressamente prevede il ricorso a meccanismi di contabilità semplificata per le imprese minori; che, pertanto, la presente questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, comma 6, ed 80 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Pescara con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze