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Sez. 2, Sentenza n. 338 del 18/02/1970 Ud. (dep. 24/02/1971) Rv. 116819 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO)' DOLO - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - CONOSCENZA GENERICA - SUFFICIENZA - RILEVABILITA DAGLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART 712 COD PEN.*
Stato
decisa il 1970-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116819-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO)' DOLO - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - CONOSCENZA GENERICA - SUFFICIENZA - RILEVABILITA DAGLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART 712 COD PEN.*

L'elemento psicologico del delitto di ricettazione non richiede necessariamente che l'agente abbia la precisa e completa cognizione delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, essendo sufficiente che egli abbia la certezza di acquistare, ricevere od occultare cose provenienti da delittò il che puo desumersi anche dagli elementi indicati dall'art 712 cod pen quando i sospetti sulla legittimita della provenienza delle cose siano cosi gravi ed univoci da generare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la piu comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da chi le detiene o le offre in vendita. (Conf 115346, 115219, 114801, 114085, 113629, anno 1970' 108028, anno 1968' V 114115, anno 1970' 111651, 111649, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)