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Sez. 3, Sentenza n. 7379 del 14/05/2003 (Rv. 563011 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Liquidazione del danno da fatto illecito - Valutazione equitativa effettuata nel giudizio di merito - Ricorso per cassazione per insufficiente motivazione - Apprezzamento - Criteri - Carattere approssimativo di detta forma di liquidazione - Conseguenze - Indicazione sulla somma ritenuta congrua dall'appellante - Esplicitazione solo in sede di ricorso per cassazione - Sussistenza del vizio di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563011-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il vizio di insufficiente motivazione della sentenza di appello in ordine alla valutazione equitativa del danno che si assuma erroneamente effettuata dal giudice di prime cure va apprezzato con riferimento alle specifiche doglianze sollevate innanzi al giudice di appello, e va escluso, anche in considerazione dell'insopprimibile carattere approssimativo di tale forma di liquidazione, nelle ipotesi in cui la decisione in difetto di indicazioni da parte dell'appellante in ordine alla somma che a suo avviso sarebbe stata congrua, non si rilevi conforme alle sue aspettative solo in sede di ricorso per cassazione compiutamente chiarite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)