Sez. 3, Ordinanza n. 14709 del 31/05/2025 (Rv. 674989-02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo civile telematico - Giudizio di legittimità - Risultanze degli applicativi - Fede privilegiata - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Produzione dei documenti unitamente al ricorso originario - Dimostrazione a cura del ricorrente - Certificazione della Cancelleria - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di processo civile telematico, nel giudizio di revocazione di una decisione di legittimità, in difetto di espressa disposizione normativa, non può essere attribuita fede privilegiata alle risultanze degli applicativi attualmente in dotazione all'ufficio, ove esse non siano state certificate dalla cancelleria ad impulso di chi ne abbia interesse, cosicché il ricorrente è tenuto a provare, tramite apposita certificazione di cancelleria, che i documenti rilevanti erano stati ritualmente prodotti col ricorso originario e risultavano nella disponibilità della Corte al momento della decisione.
Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)