Sez. 2, Sentenza n. 1420 del 26/01/2016 (Rv. 638644 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Sentenza impugnata in sede di legittimità - Correzione di errore materiale da parte della Corte - Esclusione - Fondamento - Potere di rilevazione - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
L'errore materiale contenuto nella decisione impugnata con ricorso per cassazione, pur non suscettibile di correzione da parte del giudice di legittimità, può essere rilevato ed accertato dalla Corte medesima, al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)