Sez. 5, Sentenza n. 16702 del 08/08/2005 (Rv. 585153 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Cessionario di beni - Detrazione ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Diritto - Condizioni - Beni strumentali - Annotazione nel registro dei beni ammortizzabili ex art. 16 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessità - Esclusione - Rilevanza ai soli fini della deducibilità dalle imposte sui redditi.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In materia di I.V.A., il diritto del cessionario di beni alla detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trova titolo nell'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli artt. 21, 23, 24 e 25 del citato d.P.R. - secondo i quali il cedente deve emettere la fattura per l'operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture e trasmetterne copia, con addebito del tributo, al cessionario, il quale deve a sua volta annotarla nel registro degli acquisti -, senza che rilevi, qualora si tratti di beni strumentali, l'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili prescritta dall'art. 16 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la quale costituisce condizione per la deducibilità delle spese relative ai fini delle imposte sui redditi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)