Sez. 2, Sentenza n. 1112 del 20/04/1974 (Rv. 369095 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NELL'ATTO DI NOTIFICA DELLA SENTENZA - VALIDITA - LIMITI - TRASFERIMENTO DEL DOMICILIATARIO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - NEI LUOGHI PREVISTI DALL'ART 330 COD PROC CIV - SCELTA DEL LUOGO - FACOLTA DELL'IMPUGNANTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NELL'ATTO DI NOTIFICA DELLA SENTENZA - VALIDITA - LIMITI - TRASFERIMENTO DEL DOMICILIATARIO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - NEI LUOGHI PREVISTI DALL'ART 330 COD PROC CIV - SCELTA DEL LUOGO - FACOLTA DELL'IMPUGNANTE.*
L'elezione di domicilio contenuta nell'atto di notificazione della sentenza perde ogni efficacia nell'ipotesi di trasferimento del domiciliatario fuori della Sede indicata. In tal caso, pertanto, l'atto di appello deve essere notificato, nel termine di trenta giorni dalla notifica di tale sentenza, in uno qualsiasi dei tre luoghi indicati nel primo comma dell'art 330 cod proc civ, e, cioe, o presso il procuratore costituito nel giudizio in cui e stata emessa la sentenza impugnata, ovvero nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata per quello stesso giudizio dal destinatario della notifica, giacche questi luoghi sono stati posti dalla citata norma sullo stesso piano ed e in facolta dell'impugnante eseguire la notificazione nell'uno o nell'altro di essi. (V 2561'58; 1471'54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)