Sez. 6, Sentenza n. 1929 del 14/12/1967 Ud. (dep. 17/01/1968) Rv. 106508 - 01
ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO(PREDIBATTIMENTO) -DECRETO DI CITAZIONE - NULLITA - IN GENERE -LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE -INDICAZIONE DI AULA DIVERSA DA QUELLA IN CUI E TENUTA L'UDIENZA - NULLITA - CONDIZIONI -ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO.*
ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO(PREDIBATTIMENTO) -DECRETO DI CITAZIONE - NULLITA - IN GENERE -LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE -INDICAZIONE DI AULA DIVERSA DA QUELLA IN CUI E TENUTA L'UDIENZA - NULLITA - CONDIZIONI -ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO.*
La mancata indicazione nel decreto di citazione dell'aula di udienza, in cui sara celebrato il dibattimento, non determina la nullita del decreto stesso questa puo ravvisarsi, invece, nel caso di indicazione erronea di aula diversa da quella destinata alla udienza, poiche in tal caso puo non costituirsi un regolare rapporto processuale, per la impossibilita dell'imputato, presente in aula diversa, di comparire dinanzi al giudice investito della cognizione del processo. In questa seconda ipotesi l'imputato dovra darsi carico di provare che il dibattimento fu celebrato in aula diversa da quella indicata nel decreto di citazione. (V.103344, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)