Sez. 3, Sentenza n. 12515 del 13/02/2025 Ud. (dep. 01/04/2025) Rv. 287806-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Procedura partecipata in grado di appello in caso di mancata evidenza di cause di assoluzione - Mancata attivazione - Ricorribilità - Condizioni - Interesse del ricorrente - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'
Nel giudizio di legittimità, l'omessa attivazione della procedura partecipata in grado di appello può essere fatta valere come vizio della sentenza di secondo grado, nel caso di mancata evidenza di cause di assoluzione, a condizione che dall'eventuale annullamento possa derivare un concreto vantaggio per il ricorrente. (Fattispecie relativa a impugnazione proposta dall'imputato avverso sentenza di proscioglimento per prescrizione, in cui la Corte ha evidenziato l'originaria inammissibilità dell'appello non emergendo, "ictu oculi", elementi idonei ad escludere la responsabilità dell'appellante, che non aveva rinunciato alla causa estintiva del reato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)