Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 700 del 1988
Massime (1)
Massima n. 12071
- Lavoratori che non abbiano il massimo di anzianità assicurativa
- Opzione per la continuazione del rapporto anche oltre il limite dell'età pensionabile
- Esclusione di tale facoltà per quanti abbiano già ottenuto la liquidazione della pensione
- Riferibilità dell'esclusione anche al caso di godimento della pensione di invalidità
- Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
L'ottenuta liquidazione di una pensione, sia pure di invalidità, è legittimamente configurata, dall'art. 6 della legge n. 54 del 1982, come preclusiva dell'ivi prevista facoltà di opzione, dei lavoratori che non abbiano raggiunto il massimo di anzianità assicurativa, a continuare la prestazione della loro opera anche oltre il limite dell'età pensionabile. Invero, tale previsione solo indirettamente comporta un beneficio per i lavoratori, mentre è precipuamente destinata al miglioramento della situazione finanziaria dell'istituto assicuratore (con un aumento di attivo conseguente alla maggior contribuzione ed una diminuzione di passivo, dovuta al ritardo nell'erogazione di prestazioni); e la suddetta preclusione si giustifica con l'intento del legislatore di attenuare gli effetti negativi che il conseguimento di uno scopo siffatto può determinare sul piano dell'occupazione, a causa della contrazione della nuova occupazione, specie giovanile, onde deve escludersene ogni carattere discriminatorio o lesivo dei diritti previdenziali dei lavoratori. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma primo, d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54).
Norme impugnate
- art. 6 d.l. 22 dicembre 1981, n. 791
- legge 26 febbraio 1982, n. 54
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1984 dal Pretore di Frosinone nel procedimento civile vertente tra Proietti Milvio e la Società Elicotteri Meridionali, iscritta al n. 1101 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto in fatto
punto 1
Con ordinanza in data 16 luglio 1984, il Pretore di Frosinone ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, u.p., del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui esclude che il lavoratore iscritto all'assicurazione obbligatoria I.V.S. che già goda di pensione di invalidità a carico dell'INPS, possa optare per la continuazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età o fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia.
Ad avviso del giudice a quo, la norma in oggetto viola i menzionati parametri costituzionali in quanto: a) discrimina i lavoratori in relazione a condizioni soggettive (invalidità); b) tende ad escludere dal mercato del lavoro soggetti non pienamente idonei, omettendo, rispetto a costoro, di rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo della personalità umana; c) sebbene funzione della pensione di invalidità sia quella della prevenzione e della cura dello stato invalidante, irragionevolmente la stessa norma attribuisce rilievo al godimento di tale pensione a tutt'altri fini, considerandola, cioè, come condizione preclusiva per l'incremento dell'anzianità contributiva utile per la liquidazione della pensione di vecchiaia.
punto 2
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione, rilevando che oggettivamente la posizione dell'invalido è diversa da quella del non invalido che non abbia ancora raggiunto la massima anzianità contributiva e che la norma impugnata tende ad equilibrare la posizione di chi già percepisce una pensione e quella di chi ancora non abbia raggiunto il requisito contributivo massimo per percepire la pensione di vecchiaia.
Considerato in diritto
punto 1
Il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, u.p., del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, che, tra le varie misure predisposte in materia previdenziale, ha previsto, a favore degli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative, i quali non raggiungevano l'anzianità contributiva massima utile a seconda dei singoli ordinamenti, la possibilità dell'opzione a continuare la prestazione della loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva o, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, nella parte in cui ha escluso coloro che avevano ottenuto o richiesto la liquidazione, tra le altre, anche della pensione di invalidità, secondo l'interpretazione dello stesso giudice remittente.
Risulterebbero violati gli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, Cost. perché: a) i lavoratori sarebbero discriminati in relazione a condizioni personali (l'invalidità) e dal mercato del lavoro si escluderebbero soggetti non pienamente validi; b) non si rimuoverebbero alcuni degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana e all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; c) il godimento della pensione di invalidità avrebbe rilievo di condizione preclusiva per l'incremento dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia, mentre ha funzione di prevenzione e cura dello stato invalidante.
punto 2
La censura non è fondata.
La norma denunciata ha come precipua finalità quella di alleggerire la difficile situazione finanziaria dell'INPS. Invero, la protrazione dell'attività lavorativa importa la continuazione del versamento dei contributi previdenziali, la posticipazione dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto e, quindi, un aumento di attivo costituito in modo prevalente dai contributi e una diminuzione del passivo, costituito prevalentemente dal pagamento dei trattamenti previdenziali e, in ispecie, della pensione di vecchiaia.
Finalità solo indiretta è l'attribuzione di benefici ai lavoratori che eventualmente incrementano le retribuzioni con gli eventuali aumenti salariali intervenuti e le pensioni con l'aumento dell'anzianità contributiva e della relativa contribuzione.
Le prevalenti finalità socio-economiche hanno temperato gli aspetti negativi della stessa norma e, cioè, la contrazione dei posti di lavoro conseguenti al mantenimento degli "anziani" nei posti di lavoro ed hanno reso più difficile l'occupazione, specie dei giovani, dei quali è stata ritardata l'aspirazione a realizzarsi, allo sviluppo della propria personalità e la partecipazione all'organizzazione economica e sociale del Paese.
L'esclusione dei lavoratori che hanno ottenuto o hanno fatto richiesta di ottenere una pensione, è un mezzo di attenuazione degli effetti negativi della norma e realizza un certo equilibrio dei diversi interessi, tutti meritevoli di tutela.
La protrazione dell'età pensionabile ha, comunque, carattere eccezionale e temporaneo in attesa della riforma organica delle pensioni che il legislatore deve effettuare.
E, del resto, la ratio ispiratrice della norma in esame costituisce anche il fondamento di altre disposizioni che escludono i pensionati dal diritto alla protrazione del loro rapporto di lavoro o da quello al conseguimento di ulteriori benefici previdenziali e che sono state riconosciute legittime da questa Corte (sent. n. 176/86 che ha sancito il diritto alla continuazione dell'attività lavorativa per i lavoratori ultrasessantacinquenni che non godevano di nessuna pensione; sent. n. 436/88 che ha ritenuto illegittima la norma che vietava la proposizione della domanda per ottenere la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità per coloro che avevano superato il sessantacinquesimo anno di età senza che avessero altra pensione e fino a che non l'avessero conseguita).
In sostanza, il godimento di una pensione può fondare una ragionevole giustificazione della cessazione del rapporto di lavoro o del diniego di altri trattamenti previdenziali, senza che risulti violato l'art. 38, secondo comma, Cost..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, u.p., del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze