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Sez. L, Sentenza n. 16582 del 28/07/2011 (Rv. 618696 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Destinatario dell'impugnazione avvenuta nel predetto termine - Deduzione dell'applicabilità del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. e del superamento del medesimo - Mancata deduzione e allegazione di copia autentica della sentenza di primo grado in appello - Deducibilità, per la prima volta, nel giudizio di cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618696-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

La parte, cui sia stato notificato l'atto di impugnazione della decisione di primo grado nel termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., che intenda invocare l'applicabilità del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. e l'avvenuto superamento dello stesso, ove non abbia eccepito, nelle difese esperite nel giudizio di appello, l'avvenuta notifica della sentenza impugnata, nè abbia prodotto, in tale sede, la copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notificazione, non può dedurre, per la prima volta, nel giudizio di cassazione l'intempestività dell'appello e l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rispondendo tale soluzione al principio generale secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (art. 157, terzo comma, cod. proc. civ.), nonché al principio costituzionale del processo "giusto" e di "ragionevole durata" ed ai principi di economicità e di inutile dispendio di attività processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)