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Modificazioni al R. decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, modificato dal R. decreto-legge 20 luglio 1935-XIII, n. 1293;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'urgente necessita' di regolare il valore intrinseco della moneta italiana per meglio adeguarlo, anche agli effetti dei rapporti economici, al valore delle piu' importanti e diffuse monete in circolazione sui principali mercati mondiali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Il valore intrinseco della lira italiana e' ragguagliato a grammi 4,677 di oro fino per ogni cento lire di valore nominale.

Art. 2

1. Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, il valore della lira italiana, di cui all'art. 1, potra' essere diminuito fino a concorrenza di una ulteriore quota del 10 per cento.

Art. 3

1. I biglietti nella Banca d'Italia, nonche' i biglietti di Stato e le monete metalliche continuano ad avere nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti il loro pieno valore legale.

2. Nulla e' innovato in ordine al potere liberatorio di tali valute, ne' in riguardo all'obbligo delle Casse pubbliche e di ogni privato di riceverle nel Regno, nello Colonie e nei Possedimenti, come monete legali, nonostante ogni convenzione contraria.

Art. 4

1. La Banca d'Italia e' autorizzata a computare al suo attivo in lire italiane, sulla base aurea fissata dall'art. 1 del presente decreto, tutte le sue riserve in oro o in divise esistenti alla data del 30 settembre 1936-XIV.

2. Le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle riserve della Banca vanno accreditate allo Stato.2

Art. 5

1. Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, potranno essere sospese in tutto od in parte le disposizioni in materia di movimenti di capitali e scambi con l'estero emanate in base al R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, nonche' contenute in successivi provvedimenti legislativi.

Art. 6

1. Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, saranno emanate le norme integrative e di attuazione del presente Regio decreto-legge.

Art. 7

1. Il presente decreto entrera' in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

2. Il Ministro per le finanze e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 5 ottobre 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel Solmi.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 26. - Mancini.