Sez. 2, Sentenza n. 12383 del 28/04/1975 Ud. (dep. 20/12/1975) Rv. 131583 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DETERIORAMENTO PER INQUINAMENTO DI UN CORSO D'ACQUA - DANNO DI NATURA PATRIMONIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DETERIORAMENTO PER INQUINAMENTO DI UN CORSO D'ACQUA - DANNO DI NATURA PATRIMONIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
E configurabile un danno di natura patrimoniale, in materia di danneggiamento, ove un corso d'acqua sia durevolmente deteriorato dagli scarichi di uno stabilimento industriale apportatori di intorbidamento delle acque, di distruzione di microrganismi (microflora e microfauna, plancton animale e vegetale), di alterazione morfologica e termica e di fenomeni analoghi. In tal caso il danno e configurabile sia sotto il profilo di una ridotta utilizzazione del corso d'acqua in conformita alla sua destinazione (pesca, balneazione, approvvigionamento idrico ecc) sia sotto il profilo del costo necessario per spese di bonifica e di depurazione per ridare al corso d'acqua la sua condizione normale. (fattispecie in tema di inquinamento del fiume Arno).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 635 com. 2 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)