Sez. 3, Sentenza n. 7931 del 04/05/1984 Ud. (dep. 03/10/1984) Rv. 165876 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744 ART. 2 LETT. C N. 1 - COSTRUZIONI EDILIZIE ABUSIVE - ENTITÀ DEI VOLUMI - REATO CONTINUATO - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO O DELLA PENA - VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744 ART. 2 LETT. C N. 1 - COSTRUZIONI EDILIZIE ABUSIVE - ENTITÀ DEI VOLUMI - REATO CONTINUATO - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO O DELLA PENA - VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il vincolo della continuazione opera unicamente ai fini della Determinazione della misura della pena da infliggere in concreto e non anche ai fini dell'applicazione delle cause estintive del reato, rispetto alle quali le singole violazioni conservano la loro autonomia. (nella specie era stata negata dal giudice di merito l'applicazione dell'amnistia in relazione alla entità complessiva delle costruzioni edilizie abusive per le quali era stato contestato un unico reato continuato, senza tenere conto della modesta entità dei volumi dei singoli fabbricati). (V mass n 147440).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)